F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE FEDERALE E PRESIDENTE DELL’A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 1 E 3 C.G.S., PER AVERE NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE E RIBADITE IN SEDE DI INTERROGATORIO, ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL’INTERA ORGANIZZAZIONE FEDERALE, DEL PROCURATORE FEDERALE, DEL PRESIDENTE DELL’A.I.A. E DEL PRESIDENTE FEDERALE, NONCHE’ DELL’A.S.ROMA, AI SENSI DELL’ART.6 COMMA1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE A SCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1998/1999 Comunicato ufficiale n. 20/CF del 4 agosto 1999 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SENSI FRANCO, CONSIGLIERE FEDERALE E PRESIDENTE DELL'A.S. ROMA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 1 E 3 C.G.S., PER AVERE NEL CORSO DI DICHIARAZIONI RESE AD ORGANI DI INFORMAZIONE E RIBADITE IN SEDE DI INTERROGATORIO, ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELL'INTERA ORGANIZZAZIONE FEDERALE, DEL PROCURATORE FEDERALE, DEL PRESIDENTE DELL'A.I.A. E DEL PRESIDENTE FEDERALE, NONCHE' DELL'A.S.ROMA, AI SENSI DELL'ART.6 COMMA1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA NELLA VIOLAZIONE A SCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE La Corte Federale all'udienza del 21 giugno 1999 ha deciso in merito al deferimento del Presidente della A.S. Roma S.p.A., dott. Franco Sensi, e a titolo di responsabilità diretta della stessa società, deferimento disposto in data 13.4.1999 dal Vice-Procuratore Federale, dott. Manin Carabba, sul presupposto che le dichiarazioni rese dal dott. Franco Sensi, in data 8 marzo 1999, alla giornalista televisiva, Donatella Scarnati, relative ad una intervista diffusa sulla rete RAI UNO e successivamente riprese da moltissimi notiziari sportivi e non nei giorni successivi ed inoltre enfatizzate a mezzo stampa, fossero lesive della Organizzazione Federale e che ciò integrasse gli estremi del deferimento alla Corte Federale del dott. Franco Sensi e dell'A.S. Roma S.p.A. per rispondere: "il primo della violazione di cui all'att. 1 commi 1- 3 del Codice di Giustizia Sportiva per avere, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione e ribadite poi in sede di suo interrogatorio, espresso giudizi lesivi della reputazione dell'intera Organizzazione Federale, del Procuratore Federale, del Presidente dell'A.I.A. e del Presidente Federale; la società, della violazione di cui all'art. 6, n. 1, del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente". Nell'esaminare la fattispecie portata all'attenzione della Corte Federale occorre preliminarmente soffermarsi sul fatto che per la prima volta nell'ambito di un giudizio federale viene sottoposta all'attenzione del Collegio giudicante la circostanza che la violazione delle norme comportamentali, ascritta al Presidente Sensi, è relativa ad una fattispecie collegata alla commissione dell'illecito non già intervenuta attraverso la Stampa, come comunemente accade, bensì posta in essere a seguito di una intervista televisiva. Invero, detta circostanza consente di rilevare come lo strumento televisivo non solo offra la possibilità di diffondere notizie e/o critiche, ma dia la possibilità, ulteriore, di evitare la alterazione del pensiero del Dirigente sportivo "incriminato". Nel caso di specie, il comportamento del Sensi appare quanto mai grave e censurabile, per avere istillato con le sue dichiarazioni sospetti e dubbi circa l'adeguatezza della struttura federale e circa la "vetustà" di taluni Uffici di controllo e/o di disciplina dell'operato dei tesserati. AI di là dell'esame delle argomentazioni del Sensi, ribadite e ripetute anche in altre trasmissioni televisive, diffuse dalla Rete UNO della RAI, quale quella diretta dal dott. Bruno Vespa, denominata "Porta a Porta", emerge chiaramente, dal comportamento di questo autorevole dirigente federale, come egli abbia voluto indirizzare le sue argomentazioni non già verso la soluzione di un problema che pure può essere avvertito dalle strutture federali, che chiaramente necessitano di adeguamento al nuovo modo di porsi del "fenomeno calcio", fenomeno questo che vede ormai superati i confini del nostro Paese e che evidentemente necessita di una più approfondita preparazione e professionalità in tutti gli Organismi federali, ma, soltanto, per formulare critiche sterili e prive di fondamento destinate a porre in luce negativa l'intera Organizzazione federale, della quale egli stesso è parte attiva ed assai rilevante, per essere un Consigliere Federale tra i più ascoltati e dinamici. Invero, se effettivamente il dott. Franco Sensi avesse avuto voglia di risolvere i problemi da lui lamentati, ammesso che gli stessi siano effettivamente esistenti, avrebbe dovuto farlo nelle sedi adeguate e cioè nel Consiglio Federale e nel Consiglio dalia Lega Calcio di Serie "A" e "B", sedi nelle quali il Presidente Sensi può, autorevolmente, far ascoltare la sua voce. La Corte Federale ritiene doversi censurare, nel modo più rigoroso, il comportamento di quei Dirigenti che essendo investiti di cariche federali hanno tra i loro doveri quelli di preservare all'esterno gli organismi di cui sono parte rilevante. II potere - dovere di critica deve essere da questi esercitato all'interno delle strutture federali ed in esse tali dirigenti debbono compiere tutti i loro sforzi al fine di risolvere i lamentati disservizi, ma al di fuori di essi non possono e non debbono in alcun modo istillare dubbi circa l'operato delle strutture federali e, ciò che più è grave, alimentare una cultura del sospetto che non ha altro risultato se non quello di produrre contestazione e violenza e di portare alla "distruzione" del "fenomeno calcio" Alla luce di tali argomentazioni, pur avendo preso atto delle difese prodotte dal Sensi con la memoria depositata in data 14.6.1999 e di quelle svolte in sede di udienza dibattimentale dal suo difensore, Prof. Avv. Filippo Lubrano; tenendo, altresì conto che in precedenza la Corte Federale, nella riunione del 2.2.1998 aveva sanzionato il comportamento del Sensi con l'ammonizione e che, successivamente, nella riunione del 15.5.1998 si era analogamente occupata "delle violazioni poste in essere dal dott. Franco Sensi", comminandogli la sanzione dell'ammonizione con diffida chiamando a rispondere per responsabilità diretta anche la A.S. Roma S.p.A. comminando alla stessa l'ammenda di L.5.000.000 (cinquemilioni); delibera di sanzionare il comportamento del dott. Franco Sensi, in base all'att. 9, comma 1, lett. d) C.G.S., comminando allo stesso la sanzione di L.50.000.000 (cinquantamilioni) di ammenda con diffida e comminando alla Società A.S. Roma S.p.A., da lui presieduta, a titolo di responsabilità diretta per i fatti commessi dal suo Presidente, l'ammenda di L. 50.000.000 (cinquantamilioni). Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed infligge al Sig. Franco Sensi la sanzione dell'ammenda di L. 50.000.000 con diffida ed all'A.S. Roma S.p.A. la sanzione dell'ammenda di L. 50.000.000.
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