F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C – RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE BIANCONE CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LUCCHESE/CHIEVO VERONA DEL 9.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso fa Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 4 del 2.7.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 7/C - RIUNIONE DEL 16 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE BIANCONE CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 5.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA LUCCHESE/CHIEVO VERONA DEL 9.5.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso fa Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 4 del 2.7.1999) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, comminava al calciatore Biancone Cristian tesserato con la A.S. Lucchese Libertas, I'ammenda di L. 5.000.000, quale responsabile della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. 'per aver colpito con un calcio alla schiena un calciatore della squadra avversaria, al termine della gara Lucchesa Libertas/Chievo Verona del 9.5.1999, mentre le squadre facevano rientro negli spogliatoi. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 4 del 2 luglio 1999, il Biancone ha inoltrato ricorso a questa Commissione d'Appello Federale, chiedendone l'annullamento. Ha ribadito di non aver violato i doveri sanciti dell'art. 1 comma 1 C.G.S., perchè non ha colpito l'avversario, ma è intervenuto da paciere in una 'baruffa , insorta a fine gara tra calciatori; la sua intromissione era stata determinata dal fine di sedare gli animi dei più irrequieti. Si è riportato alle dichiarazioni di un calciatore della Lucchese Libertas e di un altro del Chievo Verona, i quali hanno confermato la sua dichiarazione e lo hanno scagionato da ogni responsabilità. Si osserva che il procedimento è stato attivato in conseguenza della relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C. che ha assistito alla gara suddetta e che ha notato l'atto violento commesso dal Biancone. E' norma regolamentare che in sede di procedimento disciplinare i fatti dedotti in incolpazione. accertati sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara, non possono essere inficiati o sostituiti da una diversa fonte ed interessata ricostruzione della dinamica dell'episodio, costituendo i suddetti atti ufficiali fonte privilegiata di prova. Nessun riferimento, pertanto, può farsi alle due attestazioni esibite dal reclamante. Certamente la presunzione di attendibilità attribuita ai documenti ufficiali non ha carattere di assolutezza e può essere vinta in caso in cui l'esame critico di essi dovesse evidenziare illogicità o distonie. Ciò però non si riscontra nel caso in esame. La relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini non presenta contraddizioni. discordanze od affermazioni illogiche. Esso offre, invece, un quadro di sicura certezza circa la violenza attribuibile al Biancone, il cui atto è stato visto dal collaboratore stesso. II provvedimento impugnato non merita censura, anche per quanto riguarda la misura della sanzione inflitta. La modalità di esecuzione e la rilevanza dell'atto compiuto costituiscono elementi che non consentono una valutazione di minore rigore di quello adottato dai primi giudici. La tassa di reclamo va incamerata. Per i suddetti motivi, la C.A.F. respinge l'appello come cpv. in epigrafe proposto dal calciatore Biancone Cristian e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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