F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C – RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ARL 6 AIS COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PIACENZA/ROMA DEL 29.8.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Utt. n. 187 del t2.lt.t999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 14/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 10.000.000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ARL 6 AIS COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PIACENZA/ROMA DEL 29.8.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Utt. n. 187 del t2.lt.t999) Con provvedimento del 19.10.1999, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti la A.S. Roma per avere i suoi sostenitori, in occasione della gara Piacenza/Roma del 29.8.1999, esposto uno striscione incitante alla violenza del seguente tenore "onore ai diffidati' ed una bandiera riproducente la svastica nazista La Commissione Disciplinare deliberava di ascrivere alla A.S. Roma, ai sensi dall'art. 6 bis comma 2 C.G.S., i fatti contestati ed attribuiti ai suoi sostenitori e, in conseguenza, infliggere alla Società la sanzione dell'ammenda di L. 10.000.000 (Comm. Uff. n. 187 del 12 novembre 1999). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede la A.S. Roma, deducendo : 1 ) la carenza di potere dell'Ufficio Indagini al controllo in relazione alle violazioni delI'art. 6 bis C.G.S., della gara e la conseguente carenza di potere della Procura Federale a disporre il deferimento in questione; 2) l'errore sui presupposti di tatto: mancata prova che i 'fatti incriminanti' (striscione e bandiera) siano stati posti in essere da uno o più tifosi romanisti; 3) I'inconfigurabilità di una responsabilità oggettiva della Società in relazione a fatti avvenuti fuori casa', per il disposto dell'art. 6 bis commi primo e secondo, C.G.S.; a) argomentazioni di merito sui singoli comportamenti per i quali la Società è stata deferita. L'appello è infondato. La Corte Federale è già stata investita, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lati. a) C.G.S., riguardo all'attività dell'Ufficio Indagini ed alla validità dei relativi accertamenti e, il 3.10.1998, ha deliberato che: "L'Ufficio Indagini ha capacità di accertamento probatorio autonomo in base al combinato disposto degli art. 22 comma t, art. 1 comma 1 (responsabilità per ogni rapporto di natura sociale) e arti. 6 bis e 6 ter (responsabilità per la prevenzione e per la commissione di fatti violenti) del Codice di Giustizia Sportiva. In base all'art. 25 comma t dello stesso Codice il rapporto dell'Ufficio Indagini costituisce atto ufficiale ad ogni effetto. Sarà compito degli Organi giudicanti nel merito valutare gli elementi probatori raccolti dall'Ufficio Indagini nell'ambito degli altri documenti ufficiali previsti dall'art. 25 del Codice di Giustizia Sportiva. II rapporto dell'Ufficio Indagini costituisce, dunque, una fonte di prova privilegiata, non contestabile da mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi. Non appare dubbio, inoltre, che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 6 bis C.G.S. trovi applicazione sia in relazione a fatti avvenuti "in casa', che fuori casa', non essendo prevista alcuna distinzione nel trattamento degli uni e degli altri e rilevando lo scopo per il quale la norma è dettata da entrambe le fattispecie. L'art. 6 bis C.G.S., nel dettare norme in materia di responsabilità delle società per la prevenzione di fatti violenti, ha imposto, infatti, il divieto di esposizione di scritte o simboli incitanti alla violenza in termini assoluti, e non solo con riferimento alle squadre contendenti sul campo. Tale interpretazione è aderente alla volontà del Legislatore Sportivo, il quale ha inteso porre freno al dilagare della violenza negli stadi e di conseguenza ha sanzionato qualunque comportamento dei tifosi che inciti, direttamente o indirettamente, alla violenza, all'odio, al razzismo. Le argomentazioni della Società appellante per le quali l'esposizione di uno striscione contenente la scritta "onore ai dittidatî' non possa definirsi "incitante alla violenza' appaiono pretestuose e prive di fondamento, come pure le distinzioni addotte ira i termini "esposizione" e "sventolio' della bandiera con la svastica nazista e le considerazioni relative alla durata dell'esposizione della stessa, specie in considerazione dell'entità della sanzione irrogata. Non può, parimenti, essere accolta la richiesta di condanna della Procura Federale al pagamento delle spese di giudizio. Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello come in spigate proposto dalla A.S. Roma di Roma e disponde l'incameramento della tassa versata.
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