F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C – RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. PERUGIA E DEL SIG GAUCCI LUCIANO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBRIONE PER MESI S AL SIG. GAUCCI LUCIAHO E L’AMMENDA DI L. 200.000.000 ALLA SOCIETA, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA PERUGIA/BARI DEL 6.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 261 del 14.1.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 24/C - RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. PERUGIA E DEL SIG GAUCCI LUCIANO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBRIONE PER MESI S AL SIG. GAUCCI LUCIAHO E L'AMMENDA DI L. 200.000.000 ALLA SOCIETA, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA PERUGIA/BARI DEL 6.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 261 del 14.1.2000) Con atto dell'11.11.1999 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, il Sig Luciano Gaucci, Presidente dall'A.C. Perugia e quest'ultima Società, per rispondere il primo della violazione di cui all'att. 1 commi 1 e 3 C.G.S., per avere espresso, in presenza di Organi di In7ormazione, giudizi gravemente lesivi della reputazione dell'Arbitro e per avere rivolto pesanti ingiurìe ed accuse nei confronti del Presidente del Bari e del dott. Antonio Matarrese, Vice-Presidente della F.I.F.A. e dell'U.E.F.A. al termine della gara Perugia-Bari del 6.11.1999; la seconda, della violazione di cui all'att. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Contestati gli addebiti, gli incolpati chiedevano, in via istruttoria, l'acquisizione degli atti del fascicolo del procedimento disciplinare a carico del Sig. Vìncenzo Matarrese, ed in subordine l'audizione dei testi presenti ai tatti avvenuti all' Hit Hotel di Perugia la mattina del 6.11 .1999. Nel merito chiedevano il proscioglimento del Presidente Gaucci per i pretesi giudizi lesivi nei confronti dell'Arbitro, deducendo che questi non avevano valore diffamatorio o, tenuto conto del rilevante elemento della provocazione, l'applicazione della sanzione minima prevista dai regolamenti federali. Intanto, il Perugia deduceva l'esistenza di una provocazione subita dal Gaucci, in quanto la mattina della gara il Presidente del Bari, Sig. Matarrese, parlando con un suo calciatore, lo avrebbe istigato ad un gioco particolarmente violento nei confronti di calciatori del Perugia, fino al punto di sollecitare pesanti danni ("gli dovete trinciare le gambe') tosi da costringere il malcapitato ad uscire dal campo; inoltre il Presidente del Bari avrebbe dichiarato di "stare tranquiIIi', senza specificare i motivi di tale stato d'animo. Di siffatta condotta il Gaucci sarebbe stato reso edotto prima dell'inizio della gara da persona inforMata "de relato" per aver ascoltato i commenti di due testimoni oculari dell'episodio. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 261 del 14 gennaio 2000, in via preliminare, rigettava le richieste istruttorie degli incolpati e nel merito, tenendo conto del particolare stato d'animo del Gaucci, che era stato apostrofato dal Presidente del Bari con espressioni provocatorie "Gaucci noi siamo di serie A", e del ravvedimento espresso in sede di giudizio, infliggeva allo stesso Gaucci la sanzione dell'inibizione per mesi cinque e al Perugia I'ammenda di lire 200 milioni. Avverso la decisione della Commissione Disciplinare propongono appello, con distinti atti, il Presidente Gaucci e l'A.C. Perugia, deducendo che la decisione stessa doveva ritenersi ingiusta, in quanto la Commissione Disciplinare non aveva preso completa cognizione di tutti i tatti, al fine di valutare l'effettiva esistenza di una provocazione, rigettando le istanze istruttorie formulate nel provvedimento, e che era errata nel merito e insufficientemente motivata. Chiedevano, pertanto, in via istruttoria l'acquisizione dei documenti e degli atti afferenti il deferimento del Presidente del Bari, Matarrese, ovvero l'audizione dei testi Padano e Rocchi sui fatti avvenuti nella mattina del 6.11.1999 presso l'Hit Hotel di Perugia e nel merito una riduzione della pena inflitta in considerazione delle gravi provocazioni subite dal Gaucci. Preliminarmente va disposta la riunione dei due reclami concernenti il medesimo oggetto. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa la richiesta istruttoria di acquisizione dei documenti appartenenti al procedimento disciplinare a carico di Vincenzo Matarrese, Presidente del Bari, e di audizione dei testi indicati, a riprova dell'episodio avvenuto la mattina dello stesso giorno della gara Perugina-Bari. L'istanza non è accoglibile in quanto è diretta all'accertamento, sia pure in via incidentale, di fatti che sono stati già oggetto di una decisione definitiva, emessa in un autonomo procedimento e sulla quale si è formato il giudicato, che non possono essere rivalutati ulteriormente. Nel merito, il ricorso è solo parzialmente fondato. Le espressioni usate dal Gaucci dopo la gara con il Bari e in successive dichiarazioni rese alla Stampa e agli altri mezzi di informazione, costituiscono senza dubbio un comportamento gravemente lesivo della reputazione del Presidente del Bari e dello stesso Direttore di gara e integrano la violazione dall'art. 1 nn. 1 e 3 C.G.S.. Tuttavia, ai fini della graduazione della pena, deve essere considerato il particolare stato d'animo del Presidente Gaucci, determinato da una serie di circostanze che hanno favorito la sua esplosione di collera, documentata in diretta dalle riprese televisive. Oltre alla circostanza della frase pronunciata dal Presidente del Bari "Gaucci, noi siamo di serie A", che ha costituito la causa immediata della reazione inconsulta e deprecabile del Gaucci, peraltro già valutata come attenuante dalla Commissione Disciplinare, va considerato lo stato soggettivo del medesimo, maturato per gli eventi della gara e culminato solo nella fase finale con l'aggressione verbale al Presidente della squadra avversaria. Va rilevato, infatti, che al 7° minuto del primo tempo il capitano del Perugia, OIive, venne colpito duramente al volto da un avversario, costretto ad uscire dal campo e soNoposto ad un intervento chirurgico di urgenza. Per di più, tale fallo neppure venne rilevato dal Direttore di gara, che ha quindi omesso ogni intervento disciplinare nei confronti del responsabile ed è stato sanzionato successivamente soltanto sulla base della prova televisiva. Tali circostanze che certamente hanno influito sullo stato d'animo del Gaucci, non giustificano il grave comportamento posto in essere nei confronti del Presidente del Bari e del Direttore di gara, ma possono essere valutate come parziale attenuante, in aggiunta a quelle già considerate dalla Commissione Disciplinare, ai fini della riduzione delle pene in concreto inflitte, che appare equo rideterminare, rispettivamente nell'inibizione fino al 0.4.2000 per il Gaucci e nell'ammenda di lire 150.000.000 per la Società. Per questi motivi la CAF, riuniti gli appelli come innanzi proposti dell'A.C. Perugia di Perugia e dal Sig. Gaucci Luciano, li accoglie riducendo al 30.4.2000 la sanzione dell'inibizione al Sig. Gaucci Luciano ed a L. 150.000.000 quella dell'ammenda alla Società già inflitte dai primi giudici. Ordina la restituzione delle relative tasse.
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