F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it RICORSI PER REVOCAZIONE DELL’A.C. FIORENTINA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE VITTORIO CECCHI GORI E DELL’A.C. FIORENTINA IN RELAZIONE ALLA GARA FIORENTINA/PARMA DEL 7.12.1997 (Delibare della C.A.F. – Com.ti Uff.li nn. 17/C e 28/C – Riunioni del 5.2.1998 e 30.4.1998).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C - RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it RICORSI PER REVOCAZIONE DELL'A.C. FIORENTINA AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL PRESIDENTE VITTORIO CECCHI GORI E DELL'A.C. FIORENTINA IN RELAZIONE ALLA GARA FIORENTINA/PARMA DEL 7.12.1997 (Delibare della C.A.F. - Com.ti Uff.li nn. 17/C e 28/C - Riunioni del 5.2.1998 e 30.4.1998). La procura Federale, con atto del 9.12.1997, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti: 1) Cecchi Gori Vittorio, Presidente dall'A.C. Fiorentina; 2) l'A.C. Fiorentina; per rispondere: - Cecchi Gori Vittorio della violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S. per avere nel corso di dichiarazioni rese ad Organi di Informazione, dopo la gara Fiorentina/Parma, espresso giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e dell'intera Organizzazione Federale; - la Società A.C. Fiorentina, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblica sul Com. Uff. n. 223 del 23 gennaio 1998, infliggeva a Cecchi Gori Vittorio l'inibizione per la durata di trenta giorni ed alla società Fiorentina l'ammenda di lire 30 milioni. Tale decisione veniva impugnata dinanzi a questa C.A.F., che, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 17/C - Riunione del 5 febbraio 1998, dichiarava inammissibile l'appello proposto dell'A.C. Fiorentina perché sottoscritto da persona non legittimata (art. 23 n. 1 C.G.S.). Veniva altresì dichiarato inammissibile il pedissequo ricorso per revocazione (Com. Uff. n. 28/C - Riunione del 30 aprile 1998). Con atto 30.1.1998 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Cecchi Gori Vittorio e l'A.C. Fiorentina, per rispondere il primo della violazione dall'art. 1 comma 2 C.G.S. perché, più volte convocato, non si era presentato all'Ufficio Indagini per rendere chiarimenti sui fatti denunciati dallo stesso nel corso di pubbliche dichiarazioni, e la seconda di violazione dall'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente. L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 272 del 27 febbraio t998, infliggeva a Cecchi Gori Vittorio l'inibizione di giorni dieci, nonché l'ammenda di lire 10.000.000 alla Fiorentina. Avverso tale decisione proponeva appello la Fiorentina; il gravame veniva respinto da questa C.A.F. con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 28/C - Riunione del 30 aprile 1998. Le suindicate delibare sono state impugnate, dinanzi a questa Commissione Federale, dell'A.C. Fiorentina che, con distinti ricorsi, riuniti per evidenti motivi di connessione, ne chiede la revoca ex art. 28 lett. d) C.G.S. Adduce l'appellante che, dopo il passaggio in giudicato delle decisioni disciplinari delle quali si tratta, la Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari, in data 29.4.1998, su deferimento della Presidenza del Senato, aveva proposto all'Assemblea di ritenere che le dichiarazioni rese dal Cecchi Gori costituissero la esternazione di opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadessero pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Afferma pertanto che la decisione della Giunta si pone come "fatto nuovo" che avrebbe comportato una diversa pronuncia della C.A.F. I ricorsi sono inammissibili. Ed invero l'art. 28 lettera d) C.G.S., nella sua duplice formulazione (la prima che riguarda "fatti decisivi" che non si sono potuti conoscere nel precedente procedimento, la seconda "fatti nuov'i' sopravvenuti dopo che la decisione è divenuta inappellabile) si riferisce ad elementi o circostanze che attengano al merito del giudizio, e non già alle condizioni di procedibilità o ad altre questioni procedurali. La revoca delle impugnate decisioni appare altresì improspettabile anche alla luce delle restanti previsioni dall'art. 28 C.G.S., che non sono in alcun modo adattabili al caso concreto. La declaratoria di inammissibilità comporta l'incameramento delle tasse versate. Per questi motivi la C.A.F., riuniti i ricorsi per revocazione come sopra proposti dell'A.C. Fiorentina di Firenze, li dichiara inammissibili e dispone l'incameramento delle relative tasse.
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