F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C – RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELL’A.C. PERUGIA E DEL SIG. PIERONI ERMANNO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. PIERONI ERMANNO E DELL’AMMENDA DI L. 10.000.000 ALLA SOCIETA, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART 1 COMMI 1 E 3 C.G.S. ED AI SENSI DELL’ART 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO/PERUGIA DEL 28.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. UH. n. 354 del 10.3.2000).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 29/C - RIUNIONE DEL 30 MARZO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELL'A.C. PERUGIA E DEL SIG. PIERONI ERMANNO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. PIERONI ERMANNO E DELL'AMMENDA DI L. 10.000.000 ALLA SOCIETA, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART 1 COMMI 1 E 3 C.G.S. ED AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO/PERUGIA DEL 28.11.1999 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. UH. n. 354 del 10.3.2000). In data 3.2.2000, il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Discipli- nare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Pieroni Ermanno, tesserato per l'A.C. Perugia, e l'A.C. Perugia, il primo per violazione dall'art. i, commi 7 e 3 C.G.S., perché, contattando più volte l'Ispettore della Lega Nazionale Professionisti, Pasquini Norberto, aveva svolto illecita opera di convincimento tesa a far risultare che il calciatore Bucci Luca gli aveva spento una sigaretta in faccia e sferrato un calcio mentre percorreva il tunnel degli spogliatoi e perché lo stesso, colloquiando con il Pasquini aveva riferito a quest'ultimo la versione dei fatti da lui data all'Ufficio Indagini; la seconda per violazione dall'art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva conseguente alla violazione ascritta al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 354 del 10 marzo 2000, ritenuto che la condotta complessiva del Pieroni era stata contraria ai principi di lealtà e correttezza, che gli avrebbero dovuto imporre di evitare qualsiasi contatto con una persona che rivestiva la qualità di testimone, infliggeva al Pieroni la sanzione dell'inibizione per giorni 30 e all'A.C. Perugia la sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000. Avverso questa decisione propone appello il Sig. Pieroni, deducendo, in via principale, l'insussistenza del fatto addebitato, sulla base della contraddittorietà delle dichiarazioni del Pasquini, verbalizzate dall'Ufficio Indagini, rispetto all'originaria relazione inviata dallo stesso alla Lega Calcio e, in via subordinata, lamentando I'eccessività della sanzione comminata in relazione alla tenuità dei fatti. Propone appello anche la Società Perugia, senza dedurre motivi autonomi, ma riportandosi ai motivi presentati dal Sig. Pieroni. Preliminarmente la C.A.F. dispone la riunione dei due reclami, trattandosi degli stessi tatti sanzionati con un'unica decisione della Commissione Disciplinare. In ordine al reclamo proposto dell'A.C. Perugia, questo deve essere dichiarato inammissibile per violazione dall'art. 23 n. 6 C.G.S., in quanto redatto senza motivazioni e con generico richiamo ai motivi "che saranno formulati" dal tesserato Pieroni. II reclamo proposto dal Sig. Pieroni è invece infondato e deve essere rigettato. La Commissione Disciplinare ha correttamente ravvisato nel comportamento del Pieroni una violazione dei doveri di lealtà e correttezza che dovrebbero informare la condotta di ogni tesserato, secondo il disposto dell'art. 1 C.G.S. In particolare viene addebitata al Pieroni una indebita interferenza nel procedimento disciplinare a suo carico, attuata mediante ripetuti contatti con l'Ispettore Pasquini che nel procedimento stesso rivestiva la qualità di testimone. Questi contatti sono stati ammessi dallo stesso Pieroni, nelle dichiarazioni rese ai collaboratori dell'Ufficio Indagini in data 10.12.1999 e trovano significativa conferma nell'episodio riferito dal Collaboratore dello stesso Ufficio Indagini, Mannucci. Risulta, infatti, che il Pieroni abbia addirittura interrotto un interrogatorio - quello del 30.11.1999, dopo essersi allontanato con un pretesto - per contattare telefonicamente il Pasquini. A fronte di queste risultanze, del tutto inconferenti appaiono le argomentazioni difensive dell'incolpato circa la pretesa contraddittorietà delle dichiarazioni del Pasquini, dal momento che l'addebito non concerne le circostanze da questi riferite, bensì il ripetuto, indebito e irrituale contatto con un testimone di un procedimento sportivo a cui il Pieroni era direttamente interessato. La sanzione in concreto inflitta al Pieroni appare equa e congrua in relazione alla gravità dell'incolpazione e non appare suscettibile di alcuna riduzione Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dall'A,C. Perugia di Perugia e dal Sig. Pieroni Ermanno,così decide: - dichiara inammissibile, per genericità, ai sensi dall'art. 23 n. 6 C.G.S., quello proposto dell'A.C. Perugia; - respinge quello proposto dal Sig. Pieroni Ermanno; - ordina l'incameramento delle relative tasse.
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