F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’ALLENATORE FASCETTI EUGENIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI LIRE 10.000.000 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TORINO DEL 27.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 401 del 7.4.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 34/C - RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'ALLENATORE FASCETTI EUGENIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI LIRE 10.000.000 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA BARI/TORINO DEL 27.2.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 401 del 7.4.2000) II Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Fascetti Eugenio, allenatore dell'A.S. Bari, per rispondere della violazione di cui all'art.1, comma 3, C.G.S., per avere espresso giudizi lesivi e con contenuto di discriminazione razziale nei confronti di altro tesserato nel corso di dichiarazione resa alla stampa. Con il medesimo atto deferiva anche la società Bari per responsabilità oggettiva, ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S.. Con l'atto di deferimento il Procuratore Federale rilevava che il Fascetti aveva criticato, al termine della gara Bari/Torino del 27.2.2000, iI comportamento di un tesserato della squadra avversaria, pronunziando testualmente la frase " ..II negro Diawara ha sputato in faccia a Garzya, e magari lo sputo poteva anche essere infetto. Ma perché non se ne stanno a casa loro sti negri ". II Fascetti nella sua memoria difensiva negava di avere pronunziato espressioni offensive nei confronti del calciatore Diawara ed aventi contenuto discriminatorio razziale. Affermava, invece, che si era limitato a censurare il comportamento indegno di coloro che sputano in taccia al proprio avversario od interlocutore con la frase "queste persone....farebbero bene a stare a casa loro" senza alcun riferimento al colore della pelle del Diawara, il quale avrebbe commesso, come gli era stato riferito, tale spregevole gesto. La Commissione Disciplinare, in esito al dibattimento, nel corso del quale era stata acquisita, su richiesta del Fascetti, una audio-cassetta di una trasmissione locale e, su richiesta del Procuratore Federale, 5 video di altrettante trasmissioni locali, riteneva che il Fascetti non aveva pronunziato i termini spregiativi ed antirazziali attribuitigli da un solo quotidiano; tuttavia le sue affermazioni, per un verso ambigue, avevano pur sempre una connotazione di volgarità e di censura dispregiativa, non consone ai principi di probità e correttezza, cui si ispira l'Ordinamento federale, e censurabile ai sensi dall'art. 1 comma 1 C.G.S.. Riteneva pertanto il Fascetti meritevole della sanzione dell'ammenda di lire 10.000.000. Analoga sanzione irrogava all'A.S. Bari a titolo di responsabile oggettiva. Avverso tale decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 401 del 7 aprile 2000, il Fascetti ha proposto reclamo a questa Commissione d'Appello Federale e ne ha chiesto l'annullamento, ritenendo che, essendo stato escluso che egli abbia pronunziato la frase così come contestato, il suo comportamento non era censurabile. Si osserva che la decisione impugnata non merita censura, perché si deve convenire che l'espressione pronunciata dal Fascetti è comunque censurabile per la sua volgarità e, come tale, contraria al principi di correttezza, cui devono in ogni caso conformarsi i tesserati sportivi. La frase avrebbe avuto soltanto un senso critico rispetto al comportamento, pur sempre altamente biasimevole, del tesserato della squadra avversaria, se avesse avuto un contenuto solo di censura, ma l'aver avanzato il sospetto che lo "sputo fosse infetto", attribuisce all'autore la veste di portatore di malattie o quanto meno di sporco. La sanzione è poi equa, avendo i primi giudici ritenuto con esattezza che il fatto era meritevole solo di una sanzione pecuniaria, che è stata limitata in una giusta misura. La tassa versata và incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dall'allenatore Fascetti Eugenio e dispone l'incameramento della tassa versata.
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