F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C – RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. MICHIELON LEONARDO E DELLA SCUOLA CALCIO G. GABETTO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 357 del 13.3.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 36/C - RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DEL SIG. MICHIELON LEONARDO E DELLA SCUOLA CALCIO G. GABETTO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 E DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT 1 COMMA 1 E 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 357 del 13.3.2000) II Procuratore Federale, con atto in data 20 gennaio 2000, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, Gabetto Pierluigi, già dirigente del Torino Calcio, Gabetto Guglielmo, già Presidente della S.C.G. Gambetto, Melotti Franco, già osservatore tesserato per il Torino Calcio, Vidulich Massimo, Presidente del Torino Calcio, Michielon Leonardo, Presidente della S.C.G. Gabetto, Ronco Vittorio, Presidente del Beinasco Borgaretto, la Società Torino Calcio, la società S.C.G. Gabetto e la Società Beinasco Borgaretto per rispondere: 1) Gabetto Pierluigi, già dirigente del Torino Calcio S.p.A., Gabetto Guglielmo, già Presidente della S.C.G. Gabetto, e Melotti Franco, già osservatore tesserato per il Torino Calcio, della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere, dalla stagione sportiva 1995/96 a quella 1998/99, in concorso fra loro e con altri soggetti, alla stato non identificati o non tesserati, svolto attività continuativa finalizzata all'ingresso e alla permanenza in Italia e all'eventuale tesseramento di giovani minorenni di nazionalità straniera, mediante: la pubblicità in Giappone e in Australia della S.C.G. Gabetto, concessionaria del marchio del Torino Calcio; la fondazione della International School of Soccer Torino Calcio; l'illegittimo tesseramento mediante false dichiarazioni di esercizio di potestà dei genitori e di residenza dei minorenni e dei loro nuclei familiari; la sistemazione dei suddetti ragazzi in locali facenti capo alla T.R.A.I.N. A.C. Torino Soccer School ed alla A.S. Accademia Calcio. di cui sono titolari gli stessi Gabetto; 2) la Società Torino Calcio di responsabilità oggettiva. ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S., e la Società S.C.G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai loro rispettivi dirigenti e tesserati sopra indicati; 3) Gabetto Pierluigi, già dirigente del Torino Calcio e Vice-Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dall'art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all'att. 21 comma 4 delle N.O.I.F., per avere nelle stagioni sportive dal 1995/96 al 1998/99 ricoperto il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile del Torino Calcio e di Vice-Presidente con delega di rappresentanza della S.C.G. Gabetto, che svolgeva attività nel Settore Giovanile; 4) la Società Torino Calcio di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6 comma 2 C.G.S., e la Società S.C.G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi dall'art. 6 comma 1 C.G.S.. in ordine agli addebiti contestati al loro dirigente sopra indicato; 5) Gabetto Guglielmo, già Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere illegittimamente tesserato per la stagione sportiva 1995/96 Ishii Hideki Mishima Eiii, Nakayama Atsushi, Ishimoto Hideaki, Motomura Hiroomi. Yamakani Kenichi; per la stagione sportiva 1996/97, Mishima Eiji, Yano Daysuke, Umezawa Hirojuki, Kimura Yoshinobu, Azuma Kenta, Kaci Masanao, Kawano Takeshi, Kimata Hiroshi, Kitta Hideki Mutu Yusei, Tamura Kazuya; per la stagione 1997/98 Corbett Daniel, Hearsey Lee, Richardson M. Chase Treges Jarrid, Vasile Tudor; per la stagione 1998/99 Corbett Daniel e Vasile Tudor, tesseramenti perfezionatisi sulla scorta delle false dichiarazioni, sottoscritte dallo stesso Gabetto, attestanti l'esercizio della potestà dei genitori da parte di quest'ultimo e la residenza dei minori e del rispettivo nucleo familiare in Torino; 6) Gabetto Guglielmo, già Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. per avere formato e sottoscritto le false dichiarazioni di cui sopra; 7) la Società S.C.G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi dall'art. 6 comma 7 C.G.S.. m ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato; 8) Gabetto Guglielmo, già Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. con riferimento all'att. 40 comma 3 delle N.O.I.F., per avere illegittimamente tesserato per la stagione sportiva 1997/98 Meligeni Gian Pino; per la stagione sportiva 1998/99 Salerno Carmine Giorgio, Sammarco Giovanni, Chiarella Giuseppe. Ziparo Vincenzo. Monteduro Stefano, Piccoli Francesco, tesseramenti perfezionatisi sulla scorta del falso presupposto che il nucleo familiare dei minori sopra indicati fosse residente a Torino; 9) la Società S.C.G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S.. in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato; 10) Vidulich Massimo e Calleri Gian Marco. Presidenti del Torino Calcio, della violazione dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver illegittimamente tesserato per la stagione sportiva 1996/97 Olivadese Giuseppe sulla scorta del falso presupposto che il nucleo familiare dei minore fosse residente in Torino; 11) la Società Torino Calcio di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato; 12) Vidulich Massimo. Presidente del Torino Calcio, della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'att. 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver illegittimamente tesserato per la stagione sportiva 1996/97 Piscitelli Franco sulla scorta del falso presupposto che il nucleo familiare del minore fosse residente in Torino; 13) la Società Torino Calcio di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S., m ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato: 14) Michielon Leonardo, Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.. per avere tesserato per la stagione sportiva 1999/2000 Willis Thomas, sulla scorta della falsa dichiarazione, sottoscritta dallo stesso Michielon, attestante l'esercizio della potestà dei genitori da parte di quest'ultimo; 15) Michielon Leonardo, Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere formato e sottoscritto la falsa dichiarazione di cui sopra; 16) la Società S.C.G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma t C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato; 17) Michielon Leonardo, Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. per aver illegittimamente tesserato per la stagione sportiva 1999/2000 Rizzuti Giuseppe sulla scorta del falso presupposto che la potestà dei genitori sul predetto fosse esercitata da tale Rocca Ernesto e che il nucleo familiare del minore fosse residente in Torino; 18) la Società S.C.G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato; 19) Michielon Leonardo. Presidente della S.C.G. Gabetto, della violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all'att. 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver illegittimamente tesserato per la stagione sportiva 1999/2000 Billa Nicola sulla scorta del falso presupposto che il nucleo familiare dei minore fosse residente in Torino: 20) la Società S.C G. Gabetto di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma t C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato: 21) Ronco Vittorio, Presidente della U. S. Beinasco Borgaretto, della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere tesserato per la stagione sponiva 1999/2000 i giovani di nazionalità australiana Armit Paul, Baldizzone Matthew, Beckor Matthew, Brawn Luke, Coleman Nathan, Palmer John, Rolas Ivan e Tsirogianis Manolis sulla scorta della falsa dichiarazione inerente all'esercizio della potestà dei genitori e della residenza dei giovani e del rispettivo nucleo familiare, allegata alla richiesta di tesseramento; 22) la Società U.S. Beinasco Borgaretto di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al suo Presidente sopra indicato; 23) Melotti Franco, osservatore del Torino Calcio nella stagione 1998/99, della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per avere in occasione dei tesseramenti di Armit Paul, Baldizzone Matthew, Becker Matthew, Brawn Luke, Coleman Nathan, Palmer John. Rojas Ivan e Tsirogianis Manolis di cui al capo 21) delle contestazioni, falsamente dichiarato di esercitato la potestà dei genitori e che la residenza dei giovani e del rispettivo nucleo familiare era in Torino. La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 357 del 13 marzo 2000, infliggeva a Pierluigi Gabetto, Gugliemo Gabetto e Franco Melotti la sanzione dell'inibizione per anni due; a Leonardo Michielon l'inibizione per anni uno; a Vittorio Ronco l'inibizione per mesi quattro; a Gian Marco Calleri l'inibizione per mesi uno; alla Società Torino Calcio l'ammenda di lire 25.000.000; alla S.C.G. Gabetto l'ammenda di lire 15.000.000; alla U.S. Beinasco Borgaretto l'ammenda di lire 3.000.000. Avverso tale decisione hanno proposto appello Gabetto Guglielmo, Gabetto Pierluigi, Ronco Vittorio, Michielon Leonardo, l'U.S. Beinasco Borgaretto e la Scuola Calcio G. Gabetto. Gabetto Guglielmo deduce nei motivi di appello di essere estraneo a qualsiasi attività di speculazione connessa al tesseramento di giovani calciatori stranieri, in ordine alla quale la Commissione era pervenuta ad un giudizio di colpevolezza sulla base di soli elementi indiziari, contraddetti da altri di segno opposto. Ammette, poi, la sua responsabilità per i tesseramenti illegittimi di cui ai punti S e B dell'atto di deferimento, deducendo a sua difesa di aver fatto affidamento sulle dichiarazioni rilasciate dagli esercenti la potestà genitoriale dei minori; di non aver contraffatto alcuna firma e comunque che trattavasi di una unica violazione continuata. Chiede pertanto, in via principale, il proscioglimento dalle accuse e, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflittagli. Gabetto Pierluigi deduce che sui fatti di cui al punto 1) della contestazione vi é stato soltanto un accertamento indiziario e ribadisce di essere del tutto estraneo alle Società Train A.C. e International School of Soccer Torino Calcio e di aver conosciuto i giovani giapponesi e australiani arrivati in Italia soltanto per la sua attività di responsabile del Settore Giovanile del Torino Calcio e per le prestazioni di vino e alloggio erogate da parte deva Accademia Calcio Club. Con riguardo alla violazione di cui all'art. 21 n. 4 N.O.I.F., deduce di aver provveduto alla cessione della Scuola Calcio Gabetto nella sua qualità di legale rappresentante della Polisportiva Gabetto e non in quella di Presidente della Scuola Calcio Gambetto, entità autonome e distinte e comunque che la sanzione inflitta doveva ritenersi eccessiva, anche con riferimento ai suoi precedenti. Chiede pertanto il proscioglimento dagli addebiti e, in via subordinata, la sostituzione della sanzione inflittagli con quella dell'ammonizione o con una pena ridotta ai minimi edittali. Michielon Leonardo deduce a motivi la sua estraneità all'attività dei Gabetto e al presunto mercato illegittimo dei giovani calciatori, essendo divenuto Presidente della Scuola Calcio Gabetto soltanto il 6.9.1999. Ammette la sua responsabilità soltanto per l'illegittimo tesseramento del calciatore australiano Willis, peraltro avvenuto in buona fede a seguito dell'autorizzazione dei genitori dello stesso, mentre per il calciatore Rizzuti la responsabilità doveva ricadere sullo zio di questi e per il calciatore Billia doveva considerarsi che questi avrebbe compiuto 16 anni un mese dopo la richiesta di tesseramento. Chiede pertanto di essere prosciolto dall'incolpazione relativa alla violazione dell'art. 1 C.G.S. e una riduzione della sanzione inflitta relativamente alla violazione dell'art. 40 delle N.O.I.F.. Relativamente alla sanzione comminata alla Scuola Calcio Gabetto chiede, infine, una riduzione della sanzione stessa. Ronco Vittorio, nella sua qualità di Presidente della Società Beinasco Borgaretto. eccepisce, in via preliminare, che l'atto di deferimento del Procuratore Federale e la convocazione avanti la Commissione Disciplinare sono stati inviati al Presidente o aria Società ad un indirizzo diverso da quello dichiarato nel corso delle indagini e a quello risultante dalle iscrizioni presso la L.N.D. e che quindi non aveva potuto svolgere alcuna difesa m primo grado, con evidente violazione del principio del contraddittorio. Nel merito deduce l'infondatezza degli addebiti. non avendo mai tesserato alcun giocatore australiano e chiedeva di essere prosciolto dalle imputazioni ascrittegli. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva. I ricorsi presentati da Pieduigi Gabetto e Guglielmo Gabetto sono parzialmente fondati. La contestazione di cui al capo n. 1 ) non evidenzia elementi di illiceità diversi da quelli contestati ai capi 3), 5), 6) e 8), con riferimento all'illegittimo tesseramento di calciatori giapponesi, australiani e italiani e alla duplice veste ricoperta da Gabetto Pierluigi di dirigente del Torino Calcio e di Vice-Presidante della Scuola Calcio Gabetto. Per quanto concerne l'illegittimità dei tesseramenti dei calciatori giapponesi e austraIiani risulta documentalmente provato che Gabetto Guglielmo, nella veste di Presidente della S.C.G. Gabetto, ha proceduto al tesseramento sulla scorta di dichiarazioni da lui sottoscritte attestanti falsamente l'esercizio della potestà genitoriale e la residenza dei minori e del rispettivo nucleo familiare in Torino. Del pari provato è l'illegittimo tesseramento di giovani calciatori italiani, sulla scorta del falso presupposto che il nucleo familiare degli stessi risiedesse in Torino, in violazione dell'art. 40 n. 3 N.O.I.F.. Costituisce poi comportamento censurabile sotto il profilo della inosservanza dei principi di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto di natura sportiva sanciti dall'art. 1 C.G.S., la duplice veste di dirigente del settore giovanile del Torino Calcio e di Vice-Presidente della Scuola Calcio Gabetto rivestita da Pierluigi Gabetto. Come esattamente rilevato nella decisione impugnata, la sua assenta estraneità alla S. C. Gabetto risulta inequivocabilmente smentita dalla scrittura privata di cessione della Scuola, in cui il Gabetto, nella sua veste di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Guglielmo Gabetto, unica ed esclusiva proprietaria del marchio "Scuola Calcio Gabetto", cede la scuola stessa a Michielon Vittorio. In considerazione tuttavia del parziale ridimensionamento delle censure di cui agli originari capi di incolpazione, appare equo ridurre la sanzione inflitta a Gabetto Pierluigi e Gabetto Guglielmo ad un anno e sei mesi di inibizione. Per quanto concerne Michielon Vittorio, rileva la C.A.F. che le contestazioni nei suoi confronti, al di là delle argomentazione svolte dai primi giudici, non riguardano i suoi rapporti con i Gambetto, bensì l'illegittimo tesseramento del calciatore australiano Willis e dei calciatori Billa e Rocca, in violazione dall'art. 40 delle N.O.I.F.. Tali tesseramenti risultano documentalmente illegittimi, essendo avvenuti in base a false dichiarazioni rilasciate dal Michielon, nella sua veste di nuovo Presidente della S.C.G. Gabetto, attestano. per quanto concerne il Willis, l'esercizio della potestà genitoriale sul minore e per gli altri due calciatori, la residenza in Torino, mentre il loro nucleo familiare risiedeva in altre regioni. Questo comportamento, sia pure limitato al breve periodo in cui il Michielon ha assunto la carica di Presidente della S.C.Gabetto, dopo averne acquisito la proprietà, integra in tutti i suoi elementi la contestata violazione dell'art. 1 C.G.S.. In considerazione, tuttavia, del limitato numero dei calciatori illegittimamente tesserati e dalla limitazione temporale del suo comportamento, appare equo ridurre la sanzione inflitta a nove mesi di inibizione Va invece rigettata la richiesta di riduzione della sanzione inflitta alla S.C.G. Gabetto, che appare congrua con riferimento alla responsabilità diretta per il reiterato comportamento illegittimo posto in essere dai suoi presidenti pro-tempore. L'appello proposto da Ronco Vittorio e dell'U.S. Beinasco Borgaretto, con riferimento all'eccezione preliminare di nullità, è fondato e va accolto integralmente. L'atto di deferimento del Procuratore Federale e la convocazione avanti la Commissione Disciplinare, sia per quanto riguarda il Ronco che la Società Beinasco Borgaretto, sono stati erroneamente inviati presso la "Promoser Serigrafia, via N. Bixio, 16 b), Borgaretto". Secondo il domicilio dichiarato dal Ronco avanti al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, il suo indirizzo è invece in "Via L. da Vinci, 7 - Beinasco", mentre l'indirizzo della Società, secondo quanto risulta dai fogli di censimento presso il Comitato Regionale è in Borgaretto "Casella Postale Aperta ". Vi è stata, pertanto, una evidente violazione del disposto di cui all'att. 25, punto 2, del C.G.S., con lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli incolpati. La decisione emessa nei confronti di Ronco Vittorio e della Società Beinasco Borgaretto va pertanto annullata, salvo ulteriori provvedimenti di deferimento di competenza della Procura Federale. Per questi motivi la C.A.F così decide: - in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Gabeno Guglielmo, riduce a mesi 18 la sanzione dell'inibizione già inflittagli dai pomi giudici. Ordina la restituzione della tassa versata; - in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal Sig. Gabetto Plerluigi, riduce a mesi 18 la sanzione dell'inibizione già inflittagli dai primi giudici. Ordina restituirsi la tassa versata; - in accoglimento degli appelli come sopra proposti dal Sig. Ronco Vittorio e dall'U.S. Beinasco Borgareno di Beinasco (Torino), annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per irregolare notifica dell'atto di deferimento del Procuratore Federale agli appellanti. Ordina la restituzione delle tasse versate; - in parziale accoglimento degli appelli come innanzi proposti dal Sig. Michielon Leonardo e dalla Scuola Calcio G. Gabeno di Grugliasco (Torino), riduce a mesi 9 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici al Sig. Michielon Leonardo e conferma quella dell'ammenda di L. 15.000.000 irrogata alla società. Dispone la restituzione della relative tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it