F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 41/C – RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE DEL PIERO ALESSANORO AVVERSO LA SANZIONE DE’ AMMENDA DI L. 20.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART- 1 COMMA 1 C.G.S., PER INOTTEMPERANZA ALLA DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 6.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 445 del 12.5.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 41/C - RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CALCIATORE DEL PIERO ALESSANORO AVVERSO LA SANZIONE DE' AMMENDA DI L. 20.000.000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART- 1 COMMA 1 C.G.S., PER INOTTEMPERANZA ALLA DECISIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 6.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 445 del 12.5.2000) Con atto dell'8.2.2000. il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Alessandro Del Piero. perché rispondesse di violazione dall'art. 1 C.G S.. non avendo ottemperato a corrispondere al proprio procuratore l'importo dovutogli per prestazioni professionali, come da decisione del Collegio Arbitrale in data 6.2.1996. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel Com.Uff. n. 445 del 12 maggio 2000. riteneva provato o disciplinarmente rilevante l'addebito, infliggendo al calciatore I'ammenda di L. 20.000.000. Osservava. infatti, la Commissione Disciplinare che il comportamento del Del Piero pacificamente tenuto - era previsto quale illecito disciplinare dell'art. 7 dell'allegato C al Regolamento dei Procuratori Sportivi, applicabile anche ai calciatori, trattandosi di normativa cogente nell'intero ambito federale; che era irrilevante. invece. la circostanza che il Del Piero (peraltro in violazione della cosiddetta clausola compromissoria) avesse adito la giustizia ordinaria. ottenendo dalla Corte d'Appello di Milano l'annullamento, per motivi normali, del lodo emesso dal Collegio Arbitrale. in quanto il preteso esercizio di un diritto costituzionalmente garantito non incideva sulla responsabilità disciplinare; che la condotta censurata era equamente sanzionabile con I'ammenda di cui sopra. Avverso tale pronuncia si appellava a questa Commissione il Del Piero, che anzitutto faceva rilevare di essersi rivolto al giudice ordinario solo dopo che una sua lettera di intenti, diretta alla Presidenza Federale. era rimasta inevasa; che l'annullamento del lodo dimostrava la non debenza dell'importo chiesto da controparte ed eliminava giuridicamente la fonte dell'addebito; che l'incolpazione non arava l'art. 7 richiamato dalla Commissione Disciplinare e che, in ogni caso, la sua conoscenza - resa obbligatoria per i Procuratori Sportivi da un atto di accettazione - non poteva essere richiesta ai calciatore; che la sanzione era, comunque, eccessiva L'appello è infondato. II "thema decidendum', che l'appellante tende indebitamente ad allargare invocando un suo diritto costituzionale ad agire il giudice ordinario, che qui non viene minimamente in contestazione, è limitato all'accertamento della vincolatività della decisione del Collegio Arbitrale per il calciatore soccombente. Sul punto la C.A.F. non nutre alcun dubbio; indipendentemente dalle formalità di accettazione richiamate dall'appellante. è chiaro, invero, che essendo citato dinanzi al Collegio Arbitrale, il Del Piero aveva, se non altro, l'onere di informarsi sulla normativa vigente. il cui tenore era ed ò chiarissimo, nel senso di configurare come illecito disciPlinare per violazione dall'art. 1 C.G.S. l'inottemperanza alla decisione del Collegio Arbitrale. A nulla rileva la natura di arbitrato rituale o irrituale di tale organismo, visto che il tesserato - quand'anche avesse ritenuto di dover impugnare in sede giudiziaria il lodo (e la comunicazione alla Presidenza Federale, rimasta senza risposta. non può certo configurare un caso di "silenzio-assenso', mancando qualunque riferimento nelle Carte Federali) era in ogni caso tenuto ad eseguire la decisione che lo lasciava insoddisfatto e avverso la quale poteva in successivo momento rivalersi. Tutte le argomentazioni formulate nelle due sedi disciplinari adite sono influenti; e poiché l'entità dalla sanzione appare perfettamente adeguata al caso in esame, l'appello deve essere respinto coll'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi, la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Del Piero Alessandro ed ordina incamerarsi la tassa prescritta.
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