F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001 Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2000/2001
Comunicato ufficiale n. 8/CF del 28 aprile 2001 – pubbl. su www.figc.it
nella riunione tenuta in Roma il 23 aprile 2001 ha esaminato i sottonotati casi:
Vista la nota 10.4.2001 n. 11.385 CP del Commissario Straordinario della F.I.G.C.;
- Visti i ricorsi:
a) di MeLinao Josè Marcelo Salas, Dejan Stankovíc, Hernan Jorge Crespo, Daniele Ola, .
tesserati per la S.S. Lazio S.p.A.;
b) di Valentim Do Carmo Alberto Neto tesserato per l'Udinese Calcio S.p.A.;
c) di Mohaxnmed Gargo e Julio Brian Gutierrez Gonzales, tesserati per I'Udinese Calcio
S.p.A.;
d) di Alvaro Alexandèr Recoba Rivero, Dario Simic, Ivan Ramiro Cordoba e del F.C.
Internazionale Milano S.p.A., per la quale sono tesserati;
e)di Jedaias Capucho Neves, Mohamed Kallon, Stijpan Tomas e Goran Tomic, tesserati per
il Vicenza Calcio S.p.A.;
f) dall'A.C. Milan S.p.A. e di Nelson De Jesus Sílva, detto Dida, Sergio Dos Santos, detto
Serginho, Zvonimir Boban, Josè Vito Roque Junior e Kakha Katadze, per il medesimo A.C.
Milan S.p.A. tesserati;
g) della U.C. Sampdoria.e di Ze Francis, Mekongo Ondoa Jean Chrisostome, Job Ivock
Thomas Hervè, Jovicic Zoran, Sakic Nenad, Zivkovic Bratislav, per la medesima U.C.
Sampdoria tesserati.
RITENUTO
- che con i ricorsi sopra indicati, ivi compresi quelli formalmente indirizzati al Commissario
Straordinario della F.I.G.C., i proponenti hanno tutti richiesto che venga accertata e dichiarata
l'illegittimità dall'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F. e che la stessa disposizione venga annullata ai
sensi dall'art. 32, comma 6, dello Statuto federale;
- che tutti i ricorsi sono stati proposti ai sensi dall'att. 32, comma 5, dello Statuto federale;
CONSIDERATO
- che tutti, ricorrenti, società e singoli tesserati, hanno chiesto di essere sentiti da questa Corte;
- che per quanto riguarda i ricorsi per contrasto normativo è giurisprudenza costante di questa
Corte decidere senza procedere all'audizione delle parti;
- che peraltro, nel caso di specie, l'annullamento di norme federali è richiesto allo scopo di
assicurare la tutela di diritti fondamentali che si assumono lesi dalle norme impugnate;
RITENUTO
che in relazione a tale tutela deve in ogni caso essere assicurato il diritto di difesa ed il pieno
contraddittorio;
CONSIDERATO
- altresì, che i ricorrenti hanno chiesto di essere ascoltati;
-che vanno altresì sentite le società che hanno chiesto di intervenire;
- che appare altresì opportuno sentire l'Associazione Italiana Calciatori
DISPONE
la riunione dei procedimenti sopra indicati;..
FISSA
l'audizione dei soggetti sopra indicati o dei loro difensori e della F.I.G.C., per l'udienza del 3
maggio 2001 ore 9.00.