LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DEL 24 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Luciano GAUCCI – Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 3/6/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DEL 24 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Sig. Luciano GAUCCI - Presidente Soc. Perugia: violazione art. 3 comma 1 e art. 4
comma 3 C.G.S.;
Soc. PERUGIA: violazione art. 2 comma 4, art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità
diretta e oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 3/6/03).
Il procedimento.
Con provvedimento del 5 giugno 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Luciano Gaucci, Presidente della Soc. Perugia, per violazione dell’art. 3,
comma 1 e dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni
rese ad organi di informazioni, giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi
operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Perugia per violazione dell’art. 3, comma 2,
e art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione
ascritta al proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire memoria difensiva nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di
stampa non avrebbero contenuto lesivo in quanto esprimerebbero soltanto valutazioni
tecnico-sportive. In conseguenza si chiede il proscioglimento degli addebiti contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell’inibizione di due mesi per il Gaucci e di € 10.000,00 per la Soc. Perugia.
E’ comparso il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo in
subordine, l’applicazione della sanzione minima.
I motivi della decisione.
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Gaucci
riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani “Il Corriere dello Sport – Stadio” e
“Gazzetta dello Sport” in data 3 giugno 2003, sono censurabili.
Le affermazioni dell’incolpato (“la colpa è anche mia, perché ho votato a favore di
questa Federazione e della sua presidenza, anzi sarebbe meglio dire padronanza”; “qui
c’è uno solo che comanda”; “certe squadre dovevano avere la precedenza”; “quello che
è successo con il Siena e il ribaltamento della sentenza della CAF ha superato ogni
limite”; “nel calcio ormai non ci sono più regole”; “quelle società che si sono lamentate
sono state regolarmente punite”; “la verità è che la Federazione non esiste, c’è solo un
padrone che comanda e che dispone”; “non c’è più giustizia, non c’è più legge,
bisognerebbe cambiare tutto”; “domenica la Sambenedettese era impegnata nello
spareggio per la C1 ed ero sicuro che avrebbero cercato di mettere i bastoni tra le ruote
all’altra società del Gruppo. E così è stato”; “nel momento in cui il Catania ha presentato
il ricorso al TAR, avevo messo in preventivo un’altra epurazione da parte del Palazzo,
che
è gestito da un padrone”;) assumono una chiara valenza offensiva tale da ledere il
prestigio e l’onore delle istituzioni calcistiche e dei loro rappresentanti, arrivando a
sostenere la volontà di penalizzare una Società a vantaggio di altre e così negando
l’imparziale applicazione delle regole e la correttezza dello svolgimento del campionato.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gaucci, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della posizione e della
qualifica del Gaucci nell’ambito della Società, nonché della assenza di precedenti specifici
per l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione € 20.000,00 a Luciano
Gaucci e quella dell’ammenda di € 20.000,00 alla Soc. Perugia.
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