LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DEL 24 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Soc. Como: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. COMO: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4, art. 4 comma 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 28/5/03)
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 357 DEL 24 giugno 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Sig. Enrico PREZIOSI – Presidente Soc. Como: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma
3 e art. 16 comma 1 C.G.S.;
Soc. COMO: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4, art. 4 comma 5 e art. 16 comma 3
C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 28/5/03)
Il procedimento
Con provvedimento del 30 maggio 2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Enrico Preziosi, Presidente della Soc. COMO, per violazione dell’art. 3,
comma 1, dell’art. 4, comma 3 e art. 16 comma 1, del C.G.S., per avere espresso, nel corso
di dichiarazioni rese ad organi di informazioni, giudizi lesivi della reputazione di persone
e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Como per violazione dell’art. 2,
comma 4, e art. 3, comma 2 e art. 16 comma 3, del C.G.S., per i fatti contestati al proprio
Presidente.
Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva:
- che il procedimento de quo non sarebbe un caso isolato, ma si inserirebbe in una
vicenda più complessa, unita dal vincolo della continuazione;
- che l’attuale sistema della giustizia sportiva - ed in particolare le norme
regolamentari dettate dalle Federazioni sportive - violerebbe i principi
fondamentali del nostro ordinamento giuridico, le norme costituzionali e le norme
di legge”;
- che occorrerebbe sapere se la Commissione Disciplinare è una mera longa manus
della Federazione o è un giudice privato;
- che, in particolare, sarebbero illegittime quelle norme del CGS che pongono a
carico delle società di calcio una responsabilità senza colpa, quelle che non
tengono conto del principio di proporzionalità tra l’illecito e la pena e quelle che
non consentono ai Giudici sportivi di ricorrere al principio inderogabile di equità;
- che, con riferimento al caso specifico mancherebbe la prova dei fatti contestati al
Preziosi, dal momento che il “giornale … non può costituire fonte di prova ed
assolvere dall’onere probatorio incombente al Procuratore Federale ed alla
Commissione Disciplinare”;
- che del rapporto tra le norme costituzionali, quelle dell’ordinamento interno e
quelle del CGS andrebbe investita la Corte Federale, affinché si pronunci sulle
questioni sollevate in memoria;
- che, comunque, nel caso di specie, andrebbe applicato l’istituto della
continuazione ai fini di una corretta individuazione della sanzione da applicare.
- In conseguenza si chiede l’assoluzione del Como Calcio e di Enrico Preziosi in
subordine la sospensione del procedimento per consentire l’intervento della Corte
Federale ai sensi dell’art. 22.3 CGS, sui quesiti di cui in memoria; in ulteriore
subordine la riduzione ed equità (anche ex art. 1384 cod. civ.) della sanzione
comminata ed la ulteriore subordinata riduzione della sanzione, previo
riconoscimento del beneficio della continuazione.
Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell’inibizione di mesi tre per il Preziosi e di € 100.000,00 per la Soc. Como.
E’ comparso altresì il difensore degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate, chiedendo
altresì, in subordine, l’applicazione della sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del
Preziosi riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “Il Secolo XIX” del 28 maggio
2003, sono censurabili.
I moduli espressivi utilizzati dall’incolpato (“ma se è tutto un campionato falsato”; è
evidente, è un campionato falsato, dove le regole sono state cambiate in corsa cento e
mille volte”) se pur riconducibili al legittimo esercizio del diritto di critica, ne travalicano i
limiti risultando offensive e lesive del prestigio delle istituzioni calcistiche.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Preziosi, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata offensiva delle espressioni, della posizione e
della qualifica del Preziosi nell’ambito della Società, nonché della recidiva specifica per
l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Ogni ulteriore questione preliminarmente sollevata dalla difesa dell’incolpato
(inquadramento e natura degli organi di giustizia sportiva, legittimità costituzionale
dell’istituto della responsabilità oggettiva, proporzionalità delle sanzioni edittali e così
via) non può trovare ingresso in questa sede e deve pertanto ritenersi ultronea.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione € 5.000,00 ad Enrico
Preziosi e quella dell’ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Como.
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