LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 17 luglio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Attilio ROMERO – Presidente Soc. Torino: violazione artt. 1 comma 1 e 8 comma 2 C.G.S.; Società TORINO e RONDINELLA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (calciatore Lazzaro).

Sig. Attilio ROMERO – Presidente Soc. Torino: violazione artt. 1 comma 1 e 8 comma 2 C.G.S.; Società TORINO e RONDINELLA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (calciatore Lazzaro). Il procedimento Con provvedimento del 22/11/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Attilio Romero, Presidente della Soc. Torino, per aver svolto attività non conformi alle disposizioni federali attinenti il trasferimento di un calciatore, nonché le Soc. Torino e Rondinella Firenze per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta ai propri tesserati. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire proprie memorie difensive nelle quali Attilio Romero e la Soc. Torino, riservandosi di meglio argomentare in sede dibattimentale, non negavano gli addebiti, limitandosi ad evidenziare che agli stessi potrebbe “imputarsi soltanto un atteggiamento non regolamentare, ma non certo fraudolento”, mentre la Soc. Rondinella nel contestare ogni addebito, evidenziava, producendone prova documentale, che il Meoni non avrebbe mai ricoperto all’interno della Società alcuna carica e avrebbe sottoscritto l’accordo “a titolo personale”, non avendo alcuna legittimazione a rappresentare la Società e, pertanto, non vincolando la stessa ad alcuna obbligazione contrattuale. Alla riunione odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione per due mesi per il Romero e a quella dell’ammenda di € 5.000,00 sia per la Soc. Torino, sia per la Soc. Rondinella. Sono comparsi altresì il difensore della Soc. Torino e del sig. Romero, insieme al difensore della Rondinella Firenze i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate, chiedendo altresì, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che l’accordo stipulato tra la Soc. Rondinella e la Soc. Torino relativamente al tesseramento del calciatore Nuzio Giosuè Lazzaro è in evidente violazione con le vigenti norme federali. In particolare, è emerso che non potendo il calciatore essere ceduto con la formula del prestito, dal momento che la Rondinella aveva già esaurito il numero massimo di questo tipo di transazioni, l’accordo stipulato il 12/1/2001 ha rappresentato un escamotage illegittimo per eludere i divieti normativi, laddove si prevedeva, in detta scrittura, che la Rondinella si impegnava a restituire il calciatore Lazzaro alla Soc. Torino mediante consegna del modulo di risoluzione consensuale dell’accordo. I deferiti avrebbero tutti potuto trarre vantaggio da detto accordo: la Soc. Torino, garantendosi il rientro del calciatore nel caso in cui lo stesso avesse svolto una stagione positiva, senza dover provvedere ad una controprestazione economica superiore all’importo convenuto di € 500,16 per il diritto di partecipazione; il calciatore, garantendosi, in caso di stagione positiva, il rientro in una squadra militante in una categoria superiore a quella della Rondinella; infine, la Rondinella Firenze, garantendosi la prestazione “in prestito” di un calciatore di cui altrimenti, avendo esaurito il numero massimo di questo tipo di transazioni, non avrebbe potuto usufruire, a nulla rilevando la dedotta carenza di potere rappresentativo in capo al Meoni. Sanzioni eque, tenuto conto del comportamento processuale, dell’assenza di precedenti specifici per gli incolpati e delle categorie di rispettiva appartenenza, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione per 15 giorni ad Attilio Romero, quella della ammenda di € 2.000,00 alla Soc. Torino e quella dell’ammenda di € 500,00 alla Soc. Rondinella Firenze.
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