LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 17 luglio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Riccardo GAUCCI – Presidente Soc. Catania: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto e art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 17 luglio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Riccardo GAUCCI - Presidente Soc. Catania: violazione art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto e art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta (violazione delle norme federali). Il deferimento Con provvedimento del 30/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Riccardo Gaucci, Amministratore unico della Soc. Catania, per violazione dell'art. 27, comma 1 e 2, dello Statuto della F.I.G.C. e dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Catania a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva, innanzitutto, che il Gaucci non avrebbe in alcun modo inteso porsi in posizione antitetica rispetto ai regolamenti ed ai principi dell’Ordinamento sportivo, in quanto l’azione giudiziaria intrapresa era diretta a ripristinare la legalità dei principi stessi, a causa della oggettiva impossibilità di investire, tramite ricorso interno, altri organismi dell’Ordinamento sportivo che fossero in grado di intervenire con immediatezza sulla decisione della Corte Federale del 22 maggio 2003; in secondo luogo, che l’azione giudiziaria sarebbe stata diretta non alla riforma, nel merito, di una decisione assunta da Organi di giustizia sportiva, bensì al ripristino del corretto funzionamento degli stessi, come dimostra la successiva decisione assunta, in data 1/7/2003, dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.; in terzo luogo, che il deferimento si fonderebbe su una errata interpretazione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto federale, perché la cosiddetta clausola compromissoria, nell’imporre l’accettazione, da parte di tutti i tesserati, delle decisioni adottate dagli organi della F.I.G.C., con conseguente divieto di adire l’autorità giudiziaria, non si estende nel campo dei diritti indisponibili e, comunque, in quello di posizioni soggettive per le quali non è in alcun modo configurabile la rinunzia preventiva generale alla tutela giurisdizionale. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati o, in subordine, l’applicazione della sanzione dell’ammonizione ovvero della sanzione pecuniaria. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione per due anni per il Gaucci e a quella dell’ammenda di € 100.000,00 per la Soc. Catania. Sono comparsi altresì il Gaucci e il difensore degli incolpati, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi contenuti nella memoria difensiva, ha insistito nelle conclusioni formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento di cui al deferimento è sanzionabile. L’art. 27 dello Statuto della F.I.G.C. stabilisce quattro principi. In primo luogo, quello in base al quale tutte le società, associazioni ed altri organismi, nonché tutti coloro che, nell’ambito della Federazione, delle Leghe, delle società, delle associazioni e degli altri organismi, svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine, nella qualità di dirigenti, soci, atleti, tecnici, arbitri, preparatori atletici, medici, fisioterapisti, direttori sportivi o figure assimilabili, devono osservare le norme dello Statuto stesso e le norme federali da esso richiamate o derivate (comma 1). In secondo luogo, quello in base al quale tali soggetti, con l’affiliazione, il tesseramento o l’adesione alla Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione, hanno l’obbligo di assumere in ragione della loro attività l’impegno ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico (comma 2). In terzo luogo, quello in base al quale, salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente all’elusione dell’obbligo in questione determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca della affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche (comma 2). In quarto luogo, quello dell’obbligo di rivolgersi alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I. (comma 3 e 4). L’art. 1, comma 1, del C.G.S., poi, dispone che coloro i quali sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Nel caso in questione, risulta dagli atti che il Gaucci, quale legale rappresentante della Soc. Catania, ha proposto ricorso al TAR per la Sicilia per l’annullamento del provvedimento della Corte Federale relativo alla gara Siena-Catania del 12/4/2003, senza aver avanzato la necessaria, preventiva autorizzazione ad adire le vie legali a norma dello Statuto. Tale comportamento configura – come d’altronde non negato dagli stessi incolpati in sede di dibattimento – una violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., a nulla rilevando né la circostanza che vi sarebbe stata una “oggettiva impossibilità di investire, tramite ricorso interno, altri organi dell’ordinamento sportivo”, in quanto, esauriti i gradi di giustizia domestica, è sempre possibile il ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport istituita presso il C.O.N.I. (che, secondo l’art. 27 dello Statuto, ha come presupposto proprio l’esaurimento dei rimedi interni) ovvero alla Giunta Nazionale del CONI (come successivamente adita dalla Soc. Catania), né l’eventuale fondatezza delle pretese fatte valere in sede giurisdizionale ovvero l’urgenza della questione, in quanto l’intento di tutela avrebbe potuto essere perseguito previa richiesta di apposita deroga. In relazione alla portata dei fatti, alla peculiarietà del caso e alla gravità della violazione, che riguarda una norma fondamentale dell’ordinamento sportivo, tenuto conto della giurisprudenza degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, nonché del comportamento processuale del Gaucci, il quale, in sede dibattimentale, ha chiarito la situazione nella quale si è trovato ad operare, appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’inibizione per dieci mesi a Riccardo Gaucci e quella dell’ammenda di € 80.000,00 alla Soc. Catania.
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