LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 17 luglio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Antonio CASSANO – Calciatore Soc. A.S. Roma s.p.a.: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. A.S. ROMA s.p.a.: violazione art. 2 commi 3 e 4 – seconda parte – C.G.S. per responsabilità oggettiva. (finale Coppa Italia – Tim Cup Milan-Roma del 31/5/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 17 luglio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE Sig. Antonio CASSANO – Calciatore Soc. A.S. Roma s.p.a.: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. A.S. ROMA s.p.a.: violazione art. 2 commi 3 e 4 – seconda parte - C.G.S. per responsabilità oggettiva. (finale Coppa Italia - Tim Cup Milan-Roma del 31/5/03). Il procedimento Con provvedimento del 25/6/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Antonio Cassano, calciatore tesserato per la Soc. Roma, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto successivamente all’espulsione dello stesso in occasione della gara di ritorno della finale di Coppa Italia Tim Cup Milan-Roma del 31/5/2003, nonché la Soc. Roma per violazione dell'art. 2 commi 3 e 4, seconda parte, del C.G.S. per responsabilità oggettiva. La memoria difensiva prodotta dagli incolpati non è stata fatta pervenire nei termini previsti dall’art. 37, comma 2, del C.G.S. Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara per il Cassano e a quella dell’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Roma. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento degli incolpati è sanzionabile. Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta che lo stesso Cassano – in sede di interrogatorio - ha ammesso, sulla base della documentazione fotografica mostratagli, di aver rivolto all’arbitro, subito dopo l’espulsione, il gesto delle corna e di aver sferrato un calcio ad un cartellone pubblicitario poco prima di imboccare il tunnel di ingresso degli spogliatoi. La ricostruzione dei fatti effettuata dall’Ufficio Indagini – e confermata dal Cassano – dimostra come i comportamenti qui contestati siano successivi ed “autonomi” rispetto all’episodio che ha condotto all’espulsione sul campo del deferito, la cui descrizione (nel referto arbitrale) ha portato alla squalifica da parte del Giudice Sportivo. Tali comportamenti integrano gli estremi della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S, secondo il quale i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’incolpato, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque, anche in considerazione delle conseguenze, sia pure solo potenziali, che possono riconnettersi al comportamento dell’incolpato e della platealità del gesto, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara - da scontarsi nella competizione della Coppa Italia ai sensi dell’art. 14, comma 10, del C.G.S. – e dell’ammenda di € 25.000,00 a Antonio Cassano e quella dell’ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Roma.
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