F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 26 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.C. PERUGIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. GAUCCI LUCIANO E DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 3 E 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA PERUGIA/SAMPDORIA DEL29.8.1995 (Delibera della Commis- sione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff.. n. 77 del 29.9.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 8/C Riunione del 26 Ottobre 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.C. PERUGIA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA AL SIG. GAUCCI LUCIANO E DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 3 E 6 COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA PERUGIA/SAMPDORIA DEL29.8.1995 (Delibera della Commis- sione Disciplinare presso Ia Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff.. n. 77 del 29.9.1995) A seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Luciano Gaucci, ritenuto responsabile di violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S., la.sanzione di giorni 15 di inibizione, in aumento di quella inflittagli dal Giudice Sportivo; con la stessa delibera I'A.C. Perugia, deferita per responsabilítà oggettiva ai sensi dall'art. 6 comma 2 C.G.S., veniva punita con I'ammonizione con diffida. Contro tali provvedimenti ha proposto appello la società e ne ha chíesto la revoca. Rileva la C.A.F. che il gravame e destituito di fondamento. Per quel che riguarda il Gaucci, .infatti, non puo che condividersi I'assunto dei giudici di primo grado; il comportamento dell'incolpato si e estrinsecato dapprima ín atteggiamenti offensivi e irriguardosi nei confrontí degli Ufficiali di gara (da questi refertati e oggetto di sanzione da parte del Giudice Sportivo), nonchè nella successiva espressione di giudizí lesivi della reputazíone di organi federalí nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazíone. Non può quindi ritenersi, come vorrebbe I'appellante, che anche le dichiarazioní lesive siano state valutate e punite dal Giudice Sportivo,: sicche del tutto legittima (anzi, benevola per il Gaucci) si appalesa la decisione adottata dalla Commissione Discíplínare che ha applicato il principio della "continuazione" apportando un lieve aumento alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per quel che riguarda la società e del pari evidente che I'ammenda irrogata per il comportamento dei sostenitori e la mancata assistenza alla terna arbítrale nulla ha a che vedere con la responsabilità oggettiva conseguente alle dichíarazioni lesive del Gaucci. Per questi motivi la C.A.F. respinge I'appello come sopra proposto dell'A.C. Perugia di Perugia e dispone I'incameramento della relatíva tassa.
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