F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO, PRESIDENTE DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO LA GARA INTER/FIORENTINA DEL 31.3.1996, E DEL F.C.INTERNAZIONALE MILANO, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 16 luglio 1996 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MORATTI MASSIMO, PRESIDENTE DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO E COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER DICHIARAZIONI RILASCIATE ALLA STAMPA DOPO LA GARA INTER/FIORENTINA DEL 31.3.1996, E DEL F.C.INTERNAZIONALE MILANO, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITA' DIRETTA. I1 Procuratore Federale ha deferito a 'questa Corte il Sig. Moretti Massimo, Presidente del F.C. Internazionale Milano e Componente del Consiglio della Lega Nazionale Professionisti, nonchè il F.C. Internazionale Milano, per rispondere rispettivamente il primo della violazione dall'art. 1 comma 3 C.G.S. per avere, dopo la gara Inter/Fiorentina del 31.3.1996, nel corso di dichiarazioni rese alla Stampa,espresso giudizi lesivi della reputazione della terna arbitrale che accusava di parzialità; la Società della violazione di cui all'att. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Con una memoria difensiva, anche per conto della Società rappresentata, i1 Sig. Moratti ha escluso ogni intento offensivo nei confronti degli ufficiali di gara, evidenziando anzi come 1e dichiarazioni in questione, seppure rilasciate "a botta calda" non nascondendo l'ovvia delusione ed amarezza per una sconfitta di misura subita da un Inter priva di diversi titolari, non contenevano accuse od insinuazioni di sorta nei confronti della terna arbitrale, come peraltro unanimemente riconosciuto in diversi altri articoli di Stampa (di cui ne esibisce uno a titolo esemplificativo). Sostiene quindi il deferito che il caso di specie non rientra tra i giudizi e rilievi lesivi della reputazione di altre persone od organismi operanti nell'ambito federale per i quali è fatto espresso divieto nell'art. 1 comma 1 C.G.S.. La Corte Federale, esaminati gli atti, sentiti il rappresentante della Procura Federale ed il difensore delle parti deferite, ritiene che, in effetti, le espressioni usate dal Sig. Moretti valutate nel loro contesto globale appaiono scevre da ogni intento diffamatorio e non costituenti violazione disciplinare. Ne consegue, pertanto, il proscioglimento. Per i supposti motivi la Corte Federale, pronunciando sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il Sig. Moretti Massimo ed il F.C. Internazionale Milano dalle incolpazioni loro ascritte perché i1 fatto non costituisce violazione disciplinare.
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