F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 40.000.000 CON DIFFIDA INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA CAGLIARI/SAMPDORIA DEL 14.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 406 del 23.6.1995)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 3/C Riunione del 27 Luglio 1995 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 40.000.000 CON DIFFIDA INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA CAGLIARI/SAMPDORIA DEL 14.5.1995 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 406 del 23.6.1995) II Cagliari Calcio ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, riportata nel Comunicato Ufficiale n. 406 pubblicato il 23 giugno 1995, con la quale è stato respinto il reclamo proposto della predetta Società ed è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo che, in relazione a fatti di violenza verificatisi in occasione dell'incontro Cagliari/Sampdoria del 14.5.1995, aveva inflitto alla Società Cagliari la sanzione dell'ammenda dì L. 40.000.000 con diffida. Nel ricorso, la Società, invocando precedenti decisioni che avevano comminato sanzioni più lievi per episodi di violenza più gravi, chiede una congrua riduzione della sanzione inflitta. II ricorso non è meritevole di accoglimento. Va premesso che - come è stato esattamente rilevato dalla Commissione Disciplinare incongruente il richiamo a decisioni relative a fattispecie asserite analoghe, giacché ogni situazione deve essere considerata in relazione alla propria peculiarità e, inoltre, il Cagliari Calcio è recidivo. Nel merito, la sanzione inflitta appare proporzionata alla gravità degli episodí verificatisi al termine della gara sia nello stadio che nei confronti dell'auto che trasportava all'aeroporto i guardalinee. In ordine a tale ultimo episodio non può non apparire compiacente la dichiarazione, postuma, resa dal conducente del taxi. Per questi motivi, Ia C.A.F. respinge I' appello come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it