F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL’A.S. ATELTICO PALERMO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA(Delibera della Commíssíone Dísciplinare plesso la L.N.D, Com. Uff. n. 151 dell’1.3.1995).

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1995/1996 Comunicato ufficiale 24/C Riunione del 14 Marzo 1996 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DELL'A.S. ATELTICO PALERMO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA(Delibera della Commíssíone Dísciplinare plesso la L.N.D, Com. Uff. n. 151 dell'1.3.1995). L'arbitro della gara Atletico-Palermo/Torrino Sporting Club, disputata per il Campíonato Nazíonale dí Serie A di Calcio a Cínque il 17 febbraío 1996, riferiva nel suo rapporto che:'"nel corso del 1° tempo; ín numerose occasioni da parte dí una decína dí sostenitori locali venivano gridati insulti e minacce verso i calciatori del Torrino. Per due volte venivano lanciati sputi al loro indirizzo senza colpirli e per una volta dell'acqua che però colpíva me alle gambe. Nel 2° tempo venivo colpito da acqua in faccia in varie occasioni e da sputi alle gambe in altra occasione lanciati da sostenitorí dell'Atletico Palermo, sempre dopo avere sanzionato interventi fallosi dai giocatori locali. A fine gara numerose persone estranee erano presenti nel recinto degli spogliatoi. Una di queste colpiva con un calcío l'allenatore del Torrino, un'altra lancìava un mozzicone dì sigaretta acceso nello spogliatoio del Torrino mentre í giocatori rientravano". II Commíssario di campo nel suo rapporto, in relazione al comportamento del pubblico, oltre a riferire gli stessí episodi segnalati anche dal Direttore di gara, rilevava: "a fine gara, nel sottopassaggio che immette neglí spogliatoi alcuni giovaní aggredivano l'allenatore ed alcuni giocatori del Torrino cotpendolí con schíaffí e spingendoti violentemente". All'esito dell'esame dei predetti atti, il Gíudice sportivo competente írrogava all'A.S, Atletico Palermo Calcío a 5 la squalifica del campo dí gara per due giornate (Com.Uff. n. 96 del 21 febbraio 1996). La decisíone veniva confermata dalla Commissione Díscíplinare, adita dall'A.S. Atletico Palermo Calcio a 5, respingendo le tesi dífensive opposte dalla reclamante fondate sulla prospettazione dí una diversa versìone dei fatti (Coni. Uff. n.151 del 1 ° marzo 1996). Propone appello in questa sede í'A.S. Atletico Palermo Calcio a 5 deducendo: 1) la mancata applicazione del principío della gradualítà della sanzione; 2) la mancata applicazíone dall'art. 6 ter del Codíce di Giustizia Sportiva; 3) il difetto dí motivazíone. L'appello si rivela infondato in tutte le censure dedotte dall'appellante. In ordine al primo motivo di gravame, con il quale I'appellante ha richiamato numerose decísioni nelle quelli, a suo avviso, fattispecie caratterizzate da episodí di maggíore gravità erano state sanzionate con pene dí minore entità, deve rílevarsí che, secondo príncípi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa C.A.F in sede di quantìtìcazìone delle sanzioni non si possono istituire raffronti con altre fattispecie, avendo ogni vícenda disciplinare líneamenti soggettivi ed oggettívi propri e peculíari, che non possono essere comparati. Importante è ínvece che Ia sanzione sia congrua rispetto alla infrazíone commessa. Nella specíe non appare dubbio che gli episodi descritti dal Direttore di gara e dal Commissario di Campo, che non possono assolutamente qualificarsì come semplici fatti di intemperanza o dí protesta perché non possono rítenersi tali le minacce, gli sputí, i lancí d'acqua, le aggressioní con calcí e spinte, fossero merítevoli della sanzíone inflitta dal Gíudice Sportivo. Del tutto destituita di ogni fondamento è poi la tesí secondo cui per la definízione dí "fatti víolentì" si dovrebbe fare capo esclusivamente all'art. 6 ter, commí primo e terzo, e che quindí sarebbero tali solo quelli daî quali "sia derivato comunque un perícolo per la pubblíca íncolumità o un danno grave all'Incolumità fisíca di una o più persone" di tal che I'aggressìone con calcì subìto daì gìocatori della squadra ospíte non rientrerebbero tra í fatti vìolenti e, quindi, non sarebbero sanzionabili. L'incongruítà della doglianza si rivela da sé e non impegna il Collegio in una particolare, specifica confutazíone. È da respíngere, infine, anche il rilievo dí difetto di motívazíone della impugnata decisione della Commissione Dìsciplinare. Con il reclamo rìvolto a detto giudice, I'A.S. Atlético Palermo Calcìo a 5 aveva Iimitato le proprìe tesi dífensive alla prospettazione dí una propria diversa versíone deí fattí accaduti nel corso della gara in parola, deduzione questa non accoglíbile dalla Commissíone Díscíplínare perché in contrasto con le risultanze degli atti uffíciali, che, come noto, hanno valore di prova privilegìata nei procedimenfì dìscìplìnari relativì ad infràzionì connesse allo svolgìmento delle gare (art. 25, primo comma, del Codice dí Glustizia Sportiva). Non era necessaria, pertanto; altra motivazione per respingere il reclamo proposto dall'A.S, Atletíco Palermo Calcío a 5 che quello di rìchìamare il principio ora esposto, costantemente rìpetuto dalla gìurìsprudenza sportiva, e rílevare che le tesì dedotte dalla reclamante erano comunque príve di ogni prova o príncípio dí prova. L'infondatezza deí tre motivi dí appello comporta la reíezione dí questo. Di conseguenza, deve dísporsi I'incameramento della relativa tassa. Per questì motivì la C.A.F respínge t'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Atletico Palermo.Calcio a 5 di Palermo e dispone I'íncameramento delta relativa tassa.
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