COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 51 – Reclamo A.S. Andora avverso la squalifica dell’allenatore Garrione Claudio fino al 6.3.2002. Gara Andora-San Biagio Caffè Arabes del 27.1.2002 Camp. 2° categoria C.U. n. 23 del 31.1.2002 C. P. Imperia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 30 del 21/02/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 51 - Reclamo A.S. Andora avverso la squalifica dell'allenatore Garrione Claudio fino al 6.3.2002. Gara Andora-San Biagio Caffè Arabes del 27.1.2002 Camp. 2° categoria C.U. n. 23 del 31.1.2002 C. P. Imperia. Con rituale reclamo, l’intestata società adiva questa C.D., chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio tesserato, sig. Garrione Claudio, che il G.S. aveva così motivato: “Allontanato per comportamento ingiurioso nei confronti dell’arbitro, reiterava il comportamento all’esterno del recinto di gioco”. Deduce la reclamante che il Garrione si era reso colpevole di aver solo protestato per una decisione tecnica, alzando la voce solo per farsi sentire dall’arbitro, che si trovava distante dalla panchina, senza profferire offese e che lo stesso si era poi allontanato dal terreno di gioco in maniera ineccepibile, anche se “colpito ed allibito” dal provvedimento. Conclude affermando che anche dall’esterno del terreno di gioco il tecnico non aveva reiterato alcun comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara ma aveva incitato i propri giocatori dando disposizioni tecnico-tattiche. La versione arbitrale dettagliata e puntuale, perfettamente compendiata nella declaratoria del primo giudice, non può non prevalere su quella diversa prospettata col reclamo, visto anche la prevalenza che gli è attribuita dal Codice di Giustizia Sportiva, talché la sanzione inflitta in primo grado, congrua ed appropriata all’infrazione commessa, va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Andora in ordine alla squalifica dell’allenatore Garrione Claudio e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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