COMITATO REGIONALE LIGURIA – Campionato di Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 72 – Reclamo U.S. Cogornese avverso la squalifica del calciatore Padi Simone fino al 30.6.2003. Gara Cogornese-C.V. Bogliasco del 16.2.2002 Campionato 2^ categoria. C.U. n. 29 del 21.2.2002 C.P. Chiavari

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Campionato di Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 36 del 11/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 72 - Reclamo U.S. Cogornese avverso la squalifica del calciatore Padi Simone fino al 30.6.2003. Gara Cogornese-C.V. Bogliasco del 16.2.2002 Campionato 2^ categoria. C.U. n. 29 del 21.2.2002 C.P. Chiavari Con la seguente motivazione “al 14’ del 2° tempo veniva espulso per comportamento offensivo verso l’arbitro. Alla notifica del provvedimento, si avvicinava al direttore di gara con atteggiamento minaccioso tentando di colpirlo. Veniva trattenuto dai compagni. A fine gara, mentre l’arbitro entrava nello spogliatoio, lo colpiva con un pugno al torace senza causare conseguenze”, il G.S. squalificava fino al 30 giugno 2003 il calciatore Padi Simone tesserato per l’U.S. Cogornese. Contro siffatta sanzione reclama la Società lamentandone l’eccessività ed affermando che il calciatore al termine della gara aveva avuto una discussione con l’arbitro, durante la quale, probabilmente spinto nella ressa creatasi nell’area d’uscita dallo spogliatoio congestionata per l’entrata delle squadre dell’incontro successivo, aveva dato un colpo al pallone che colpiva di rimbalzo l’arbitro sul petto e quindi sul volto. In giudizio, il rappresentante del sodalizio, rafforzava verbalmente le motivazioni concludendo con la richiesta di revisione dei termini temporali della squalifica. Entrando nel merito della questione la C.D. deve ancora una volta fare riferimento alle norme che regolano il giudizio sportivo circa le infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, ricordando che secondo il disposto dell’art. 31 (lettera A/1) CGS, “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto uomo ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Ciò premesso la C.D. ha ritenuto convocare in giudizio il direttore di gara che, con apposito supplemento, ha confermato che a fine gara mentre rientrava negli spogliatoi, il calciatore Padi Simone lo aveva colpito con un pugno al torace che non gli aveva procurato alcuna conseguenza fisica. Decadono a questo punto le argomentazioni difensive della reclamante talché l’impugnato provvedimento può essere esaminato unicamente ai fini della congruità della sanzione, e sotto questo profilo, la C.D. ritiene che il comportamento violento e aggressivo del Padi nei confronti dell’arbitro al termine della gara, posto in essere “a freddo” (il calciatore era stato espulso al 14’ del s.t. e la sua presenza all’uscita delle squadre dal terreno di gioco risulta del tutto ingiustificata) non consenta sconti ad una sanzione che appare equa ed appropriata all’infrazione commessa e va confermata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di respingere il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Cogornese e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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