COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 76 – Reclamo U.S. Valbisagno avverso la regolarità della gara San Desiderio-Valbisagno del 12.03.2002.
COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 37 del 18/04/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 76 - Reclamo U.S. Valbisagno avverso la regolarità della gara San Desiderio-Valbisagno del 12.03.2002.
L’U.S. Valbisagno ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara San Desiderio-Valbisagno del 12.3.2002 (terminata col risultato di 3-2), eccependo che alla stessa aveva preso parte, nelle file del G.S. San Desiderio, il calciatore Piombo Andrea in posizione irregolare non avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli dal G.S. con C.U. n. 24 del 24.1.2002.
Il G.S. San Desiderio non ha opposto controdeduzioni al reclamo.
I riscontri e gli accertamenti svolti hanno posto in evidenza che il calciatore Piombo Andrea è effettivamente incorso nella squalifica per una giornata con C.U. 24 del 24.1.2002 C.P. Genova. Nella prima gara ufficiale successiva alla data di pubblicazione del provvedimento, cioè nella gara San Desiderio-Valbisagno del 2.2.2002 il calciatore non è stato schierato, ma la gara non ebbe un corso regolare perché sospesa dall’arbitro, talché la squalifica non può considerarsi neutralizzata ed il Piombo avrebbe dovuto scontarla nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo (art. 17 comma 4 CGS), cioè nella gara Vernazza-San Desiderio del 9.2.2002, nella quale – pur non prendendovi parte attiva – fu indicato tra i calciatori di riserva.
Devesi ricordare che, per neutralizzare la squalifica, un calciatore non solo non deve prender parte attiva al gioco nella giornata d’incidenza della sanzione, ma non può neppure essere indicato sulla distinta di gioco né tanto meno sostare in panchina.
Successivamente furono disputate dall’U.S. San Desiderio, le seguenti gare:
Broad Side Olympia – San Desiderio del 16.2.2002;
San Desiderio-Concordia del 23.2.2002;
Olympia San Desiderio del 2.3.2002;
San Desiderio – Cattolica Stefano del 9.3.2002;
in cui il Piombo fu sempre indicato in distinta tra i calciatori di riserva e, nelle gare San Desiderio-Concordia del 23.2.2002 e Olympia San Desiderio del 2.3.2002, anche utilizzato nel corso della competizione.
Si giunge così alla gara San Desiderio-Valbisagno del 12.3.2002 (ricupero di quella del 2.2.2002) con il calciatore ancora in costanza di squalifica non avendo ancora scontato il turno inflittogli dal G.S. con C.U. n. 24 del 24.1.2002 C.P. Genova, e poiché risulta dagli atti ufficiali che in quell’incontro egli fu schierato fin dal primo minuto, la sua partecipazione è da considerarsi irregolare con le conseguenze previste dall’art. 12 punto 5 CGS.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal G.S. Valbisagno delibera di infliggere all’U.S. San Desiderio la punizione sportiva di perdita della gara San Desiderio-Valbisagno col risultato di 0-2.
Infligge all’U.S. San Desiderio l’ammenda di € 100,00 (euro cento) e al calciatore Piombo Andrea un’ulteriore giornata di squalifica.
Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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