COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 3 del 20/07/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento di primo grado ex art. 35 n. 5 C.G.S. in merito alla gara Monzambano-Olmese dell’11 febbraio 2001 – Campionato 2° Cat. – Girone W

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 3 del 20/07/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento di primo grado ex art. 35 n. 5 C.G.S. in merito alla gara Monzambano-Olmese dell’11 febbraio 2001 - Campionato 2° Cat. - Girone W (C.U. n. 26 del C.P. di Cremona del 15 febbraio 2001) La Commissione Disciplinare, vista la propria delibera del 24 marzo 2001 (C.U. n. 36 del C.R.L. del 29 marzo 2001), vista la relazione dell’Ufficio Indagini, ricevuta il 28 giugno 2001, con allegata copiosa documentazione medica e con i verbali delle dichiarazioni dei Sigg. Francesco Trentini, Arbitro della gara, Gianangelo Bernardi, Segretario G.S. Olmese, Giancarlo Fanfoni, Direttore Sportivo G.S. Olmese, Piero Pomante, Dirigente A.S. Monzambano, Giovanni Degani, medico sociale A.S. Mozambano, nonché dei calciatori Cristiano Gelmetti, Attilio Valsecchi, Simone Bolsi e Michele Viola, ritenuto che le risultanze delle indagini svolte dal competente ufficio della F.I.G.C. costituiscono ad ogni effetto atto ufficiale (cfr. da ultimo CAF 30 novembre 2000 C.U. n. 10 pag. 77), ritenuto che a seguito della dichiarazione di nullità del procedimento di primo grado, in questa sede si svolge un nuovo procedimento di primo grado e l’organo giudicante adotta le sue decisioni senza contraddittorio sulle risultanze dei documenti ufficiali e deve, di conseguenza, deliberare anche su episodi non emersi nel corso del giudizio di primo grado dichiarato nullo, osserva: 1) Al 7° del secondo tempo della gara in ogetto l’arbitro assegnava un calcio d’angolo a favore del Monzambano ed il calciatore n. 5 Gelmetti si portava verso la porta avversaria unitamente ad alcuni suoi compagni: ne nasceva una mischia con i difensori, nel corso della quale, come di consueto, “si spintonava e si sgomitava”. Il n. 7 dell’Olmese, Michele Viola, cadeva a terra ed il pallone finiva in fallo laterale. Cristiano Gelmetti, nel rientrare verso la zona di propria competenza, passava vicino a Michele Viola, ancora a terra, e lo colpiva improvvisamente e senza alcun motivo (le contrarie dichiarazioni del Gelmetti non hanno trovato alcun obiettivo riscontro), alla tempia destra. 2) Accorrevano altri calciatori per constatare l’accaduto ed il Gelmetti colpiva con un violentissimo pugno alla mascella destra il n. 2 dell’Olmese, Simone Bolsi: subito dopo il n. 7 dell’A.S. Monzambano, Giorgio Faccioli, sopraggiungendo di corsa “si scagliava a piedi uniti sulla schiena del n. 11 dell’Olmese, Attilio Valsecchi”, al quale, in aggiunta, il più volte citato Cristiano Gelmetti, prima di essere espulso, rifilava un pugno alla guancia destra. 3) Trasportato in autoambulanza al Presidio Ospedaliero di Castiglione delle Stiviere, al Michele Viola veniva riscontrata “ferita lacero contusa in regione temporo-zigomatica dx della lunghezza di cm. 5/6”. Sottoposto a visita specialistica ed alla terapia del caso veniva dimesso nella tarda serata. A detta dello stesso Michele Viola le lesioni subite avrebbero provocato un’assenza dal lavoro di tre settimane. 4) I sanitati dell’Ospedale di Cremona riscontravano a Simone Bolsi “la frattura completa dell’emimandibola sinistra e stato confusionale”. Ricoverato con una prognosi di 30 gg., veniva sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione della mandibola con utilizzazione di placca a viti, alveoplastica, etc...: riferisce l’incaricato dell’Ufficio Indagini che, all’epoca dell’audizione del Viola, quest’ultimo non era ancora guarito (il 17 maggio 2001). 5) Attilio Valsecchi riportava “contusione regione zigomatica destra, escoriazione dorsale”, come rilevato presso l’Ospedale di Cremona (prognosi 3 giorni + ulteriori 10). Nel determinare la sanzione da comminare al calciatore Cristiano Gelmetti va tenuto innanzi tutto presente il di lui reiterato violento comportamento; l’aggressione a ben tre avversari porta ad escludere che si sia trattato di un gesto d’ira o di una reazione. Il calciatore ha colpito, a più riprese, soggetti diversi con la chiara volontà di provocare lesioni. Non si può non sottolineare che i colpi (un calcio e due pugni, uno di particolare violenza) sono stati sferrati in faccia e, per di più, per quanto riguarda il Viola, ad un soggetto che era caduto e si trovava a terra. Vanno, poi, considerate le conseguenze dell’aggressione: nel caso di Simone Bolsi sono state gravissime (a conferma dell’estrema violenza del pugno) ed ancora più gravi potevano risultare per Michele Viola, colpito con un calcio in prossimità della tempia destra. Non va, infine, sottaciuto che Cristiano Gelmetti, anche a distanza di tempo, non ha mostrato alcun segno di ravvedimento o di pentimento per quanto commesso. In considerazione di tutto quanto sopra riportato, sanzione congrua appare quella della squalifica a tutto il 31 dicembre 2003. Al calciatore Giorgio Faccioli, il cui comportamento era sfuggito al direttore di gara, ma emerge chiaramente ed inequivocabilmente dalla relazione dell’incaricato dell’Ufficio Indagini, appare equo comminare la squalifica a tutto il 15 ottobre 2001. Nessuna decisione può essere presa in merito alle asserite provocazioni e lesioni che avrebbe subito Cristiano Gelmetti non emergendo dagli atti ufficiali alcun comportamento suscettibile di sanzione posto in essere ai danni dello stesso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, giudicando quale giudice di primo grado COMMINA a Cristiano Gelmetti, calciatore dell’A.S. Monzambano, la squalifica a tutto il 31 dicembre 2003; a Giorgio Faccioli, calciatore dell’A.S. Monzambano, la squalifica a tutto il 15 ottobre 2001.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it