COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°9 del 13/09/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA – CATEGORIAPROMOZIONE GARA: LORA LIPOMO-CANTU’ SAN PAOLO – GARA DEL 2.9.2001

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N°9 del 13/09/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo COPPA ITALIA - CATEGORIAPROMOZIONE GARA: LORA LIPOMO-CANTU’ SAN PAOLO - GARA DEL 2.9.2001 Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 8 del 6.9.2001 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Cantù S. Paolo. Letto il reclamo presentato dalla Società. Visti gli atti ufficiali di gara. Rilevato che questo Giudice Sportivo non è competente a conoscere il reclamo della Società Cantù S. Paolo poiché le censure proposte avverso la regolarità della gara riguardano la posizione irregolare di un calciatore della società avversaria e dunque una materia devoluta dall’art. 42 comma 3 del C.G.S. alla competenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale. P.Q.S. DELIBERA a) di trasmettere il reclamo in oggetto alla segreteria della Commissione Disciplinare presso il C.R. Lombardia. b) di omologare come segue il risultato della gara: LORALIPOMO-CANTU S. PAOLO2-1
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