COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 11 del 27/09/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO JUNIORES GARA: GANDINESE-LEMINE CALCIO del 15.09.2001 – Girone I
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N° 11 del 27/09/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO JUNIORES
GARA: GANDINESE-LEMINE CALCIO del 15.09.2001 - Girone I
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 10 del 20.09.2001 questo Giudice ha deciso di sospendere l’omologazione
della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della soc. Lemine Calcio.
Letto il reclamo presentato dalla soc. Lemine Calcio giunto nei termini e secondo le modalità previste
dall’art. 34 del C.G.S.
Visti gli atti ufficiali di gara;
Rilevato che:
la reclamante sostiene che la soc. Gandinese abbia violato la norma sul “limite di partecipazione alle
gare ufficiali di calciatori in relazione all’età per la categoria Juniores” (cd. “fuori quota”); conclude, pertanto
per l’accoglimento del reclamo e la conseguente assegnazione della vittoria della gara per 0-2.
Dal rapporto di gara si rileva che la soc. Gandinese ha impiegato i calciatori:
Bertocchi Alessandro nato 21.03.1981
Calandrina Nicola nato 29.01.1981
Nodari Gianandrea nato 19.03.1982
Paganessi Marco nato 14.11.1982
Pesenti Davide nato 28.02.1982
Pertanto, l’impiego di calciatori ha superato il numero di quattro cd. “fuori quota”, come consentiti dalla
Normativa Federale (C.U. n. 1 stagione sportiva 2001/2002 del 05.07.2001, così confermato dal C.R.L. con
comunicato n. 10 del 21.09.2000 punto 3 comma C dell’allegato “Normative Federali e decisioni del
C.R.L.”).
Infatti, la norma precisa: “in ciascuna gara possono essere impiegati quattro calciatori fuori quota, nati
dal 01-01-1980 in poi”.
L’interpretazione letterale della norma non consente equivoci ed è evidente: “non più di quattro calciatori
fuori quota in ciascuna gara”, ciò significa che l’utilizzo in numero superiore di calciatori fuori quota altera
il rapporto di forza tra le squadre e deve pertanto essere sanzionato adeguatamente.
Visto il C.U. n. 1 per la stagione sportiva 2001/2002 e il punto n. 3 comma C dell’allegato “Normative
Federali e decisioni del C.R.L.” per la stagione sportiva 2001/2002 pubblicato con il C.U. n. 10 del
20.09.2001.
Visto l’art. 2 comma 5 lettera a del C.G.S.
DELIBERA
Di comminare alla soc. Gandinese la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-2.