COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 11 del 27/09/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Cantù – Campionato Coppa Italia Gara del 02.09.2001 tra Lora Lipomo-A.C. Cantù

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 11 del 27/09/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Cantù - Campionato Coppa Italia Gara del 02.09.2001 tra Lora Lipomo-A.C. Cantù La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società S. Paolo A.C. Cantù relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società avrebbe fatto partecipare il calciatore Frigerio Giacomo in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’Art. 42 n. 3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso Art. 42 comma 6 C.G.S. Rilevato che la società Lora Lipomo non ha inviato le proprie controdeduzioni. Rilevato che, come da C.U. n. 10 datato 21.09.2000 del Comitato R.L. il calciatore risulta squalificato e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli Artt. 12-13-14-42 n- 2 del C.G.S., la Commissione disciplinare DELIBERA in accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla soc. Lora Lipomo la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 2; b) di comminare alla soc. Lora Lipomo l’ammenda di L. 300.000= così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di squalificare il calciatore Frigerio Giacomo per una ulteriore gara; da scontare in Coppa Italia; d) di inibire a tutto il 12.10.2001 il dirigente accompagnatore sig. Massimo Serravelli della società Lora Lipomo. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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