COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società U.S. Cascinamatese – Campionato 1° Cat./Girone G Gara del 16/09/01 tra Universal Solaro – U.S. Cascinamatese
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società U.S. Cascinamatese – Campionato 1° Cat./Girone G
Gara del 16/09/01 tra Universal Solaro – U.S. Cascinamatese
(Com. Uff. n. 10 del Comitato Regionale Lombardia datato 20/09/01)
La società U.S. Cascinamatese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato i calciatori MONTORFANO ALESSANDRO fino al 14/11/2001 e CASPANI MAURO per cinque gare effettive.
Lamentando che le squalifiche appaiono eccessive e chiedono una riduzione delle stesse.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S. rileva: esaminato il referto arbitrale fonte primaria e privilegiata di prova, si evince inequivocabilmente che il Sig. CASPANI MAURO, Cap. della sua squadra a seguito della precedente espulsione del capitano originario già ammonito nel corso della gara, a fine partita rientrando negli spogliatoi, prima ironizzava con un calciatore avversario circa l’arbitraggio offendendo il direttore di gara e poi rivolgendosi allo stesso Arbitro lo ingiuriava minacciandolo infine colpiva con un calcio una porta degli spogliatoi.
In merito al comportamento del Sig. Montorfano Alessandro, si osserva che lo stesso dopo che gli è stata comminata l’espulsione per somma di ammonizioni offendeva e ingiuriava gravemente il direttore di gara e mentre veniva allontanato dal terreno di giuoco dai propri compagni di squadra si divincolava e riuscito a liberarsi si dirigeva con fare minaccioso verso l’Arbitro obbligandolo a retrocedere, infine bloccato dai propri compagni di squadra e dagli avversari, continuava ad ingiuriare e minacciare l’Arbitro. Secondo gli abituali criteri di valutazione della presente commissione, pertanto, si reputano del tutto congrue e meritevoli di conferma le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone ex art. 29 n. 13 del C.G.S. di incamerare la relativa tassa.
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