COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società G.S Azzurra – Categoria 2° W Gara del 16/09/01 tra Goito – Azzurra
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2001 - 2002
Comunicato Ufficiale N°12 del 04/10/2001 – pubbl. su www.lnd-crl.it
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo Società G.S Azzurra - Categoria 2° W
Gara del 16/09/01 tra Goito – Azzurra
(C.U.n.5 del Comitato Prov. Mantova datato 20/09/01)
La soc. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha sanzionato il calciatore Pasetti Ezio per sette giornate.
Lamentando che i fatti contestati al calciatore sanzionato si sarebbero svolti in maniera diversa e che il calciatore Pasetti non avesse colpito volontariamente l’avversario, bensì, a seguito di una presunta colluttazione, con un gesto di reazione.
Chiedendo di conseguenza una idonea riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’Art. 37 n. 4 del C.G.S., rileva: dal referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emergono le seguenti circostanze: che il calciatore Pasetti colpiva violentemente ad una caviglia un calciatore avversario in azione di gioco e dopo la comunicazione dell’espulsione colpiva al volto un altro calciatore avversario che aveva raggiunto il luogo del fallo originario valutando attentamente le circostanze di fatto emerse nel referto arbitrale e tenendo conto degli abituali criteri di valutazione della presente commissione si reputa equo graduare la sanzione disposta dal giudice di prime cure.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo
Proposto
RIDUCE
La squalifica del calciatore a 5 (cinque) gare effettive
Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.