F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 9/Cf riunione del 16 ottobre 2003– pubbl. su www.figc.it RECLAMI DI SOCIETA’ DIVERSE DI SERIE A, EX ARTT. 22, COMMA 1, LETT. F) – F2), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E 9, COMMA 14, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, TENDENTI AD OTTENERE LA DE- CLARATORIA DI INVALIDITA’ DELLA DELIBERA ASSUNTA DALL’ ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELLA L.N.P. TENUTASI IL 3 E 4 SETTEMBRE 2003
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 9/Cf riunione del 16 ottobre 2003– pubbl. su www.figc.it
RECLAMI DI SOCIETA’ DIVERSE DI SERIE A, EX ARTT. 22, COMMA 1, LETT. F) –
F2), DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E 9, COMMA 14, DEL REGOLAMENTO
DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI, TENDENTI AD OTTENERE LA DE-
CLARATORIA DI INVALIDITA’ DELLA DELIBERA ASSUNTA DALL’ ASSEMBLEA
GENERALE STRAORDINARIA DELLA L.N.P. TENUTASI IL 3 E 4 SETTEMBRE 2003
Le società Ancona Calcio, Bologna 1909 F.C., F.C. Internazionale Milano, F.C. Juventus,
A.C. Parma e Udinese Calcio hanno proposto sei diversi reclami, separati tra loro ma di identico
contenuto, tendenti ad ottenere la declaratoria di invalidità dell’Assemblea Generale Straordinaria
della Lega Nazionale Professionisti svoltasi a Milano nei giorni 3 e 4 settembre 2003.
Successivamente, e precisamente il 13 e 14 ottobre 2003, tutte le società ricorrenti dichiara-
vano di non aver più interesse alla prosecuzione del procedimento azionato, operando, con le
comunicazioni sopra richiamate, contestuale rinuncia agli atti.
La Corte federale, alla luce dei reclami come in epigrafe proposti, tenendo conto della natura
dispositiva del procedimento instaurato ed in base alla successiva rinuncia agli atti posta in essere
dalle società ricorrenti, dispone l’estinzione del giudizio e conseguentemente l’incameramento delle
relative tasse.
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