F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 9/Cf riunione del 16 ottobre 2003– pubbl. su www.figc.it RECLAMO DELLA SALERNITANA SPORT TENDENTE AD OTTENERE DECLARA- TORIA DI NULLITA’ DELL’ASSEMBLEA DI CATEGORIA DI SERIE B, TENUTASI IL 22 E 23 LUGLIO 2003, E DI TUTTE LE DETERMINAZONI DA QUESTA ASSUNTE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 9/Cf riunione del 16 ottobre 2003– pubbl. su www.figc.it
RECLAMO DELLA SALERNITANA SPORT TENDENTE AD OTTENERE DECLARA-
TORIA DI NULLITA’ DELL’ASSEMBLEA DI CATEGORIA DI SERIE B, TENUTASI
IL 22 E 23 LUGLIO 2003, E DI TUTTE LE DETERMINAZONI DA QUESTA ASSUNTE
La Corte federale:
- visto il reclamo proposto dalla Salernitana Sport s.p.a. “avverso e per l’annullamento ovvero per la
declaratoria di nullità dell’Assemblea di Categoria di Serie “B” della L.N.P. tenutasi il 22 e 23
luglio 2003 e di tutte le determinazioni in essa adottate”;
- considerato che dal verbale dell’Assemblea di Categoria della Serie B della Lega Nazionale
Professionisti in data 22 luglio 2003 risulta espressamente che l’assemblea si è svolta “previa lettera
di convocazione inviata nei termini agli aventi diritto” e che, secondo le testuali affermazioni del
presidente dell’assemblea sig. Massimo Cellino, “l’Assemblea risulta convocata come da raccomandata
speditaVi il 14 luglio 2003 nelle solite for me”;
- considerato che dagli atti risulta altresì che la Salernitana Sport s.p.a. ebbe a proporre ricorso al
Tar per la Campania – Sezione staccata di Salerno e che, a seguito di tale ricorso, fu adottato, in
data 16 luglio 2003, provvedimento presidenziale di accoglimento dell’istanza di misure cautelari
provvisorie;
- dispone che, a cura della Lega Nazionale Professionisti, sia trasmessa alla Corte federale tutta la
documentazione da cui risulti la convocazione della Assemblea di Categoria della Serie B, di cui
sopra;
- dispone che, a cura della Salernitana Sport s.p.a., siano fornite alla Corte federale tutte le notizie
utili circa il prosieguo e l’attuale stato del giudizio dinanzi al T.A.R., di cui sopra, con la relativa
documentazione;
- dispone che, a cura della Segreteria Federale, siano fornite alla Corte federale notizie circa
l’eventuale applicazione alla Salernitana Sport s.p.a. e/o ai suoi rappresentanti e/o dirigenti del
provvedimento di amnistia recentemente deliberato, previo parere di questa Corte, dal Consiglio
Federale, con la documentazione concernente l’adempimento, da parte della predetta società e degli
altri soggetti suindicati, delle condizioni prescritte per l’approvazione del provvedimento stesso.
P.Q.M.
la Corte federale dispone il rinvio a nuovo ruolo del reclamo come in epigrafe formulato dalla
Salernitana Sport, per supplemento di istruttoria.
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