F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 10/Cf riunione del 18 dicembre 2003– pubbl. su www.figc.it PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIO NALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA’ PER SCONTARE LE SQUALI- FICHE IRROGATE A CALCIATORI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004
COMUNICATO UFFICIALE N. 10/Cf riunione del 18 dicembre 2003– pubbl. su www.figc.it
PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA
SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIO
NALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA’ PER SCONTARE LE SQUALI-
FICHE IRROGATE A CALCIATORI
La Corte federale, pronuncia ndo sui quesiti di cui in epigrafe, esprime il seguente parere:
a) un calciatore cui è stata inflitta una giornata di squalifica nel Campionato Juniores (al quale possa
aver partecipato come fuori quota ovvero in età per tale campionato), può scontare la stessa nella gara
del turno successivo che si disputa nella giornata di sabato e, quindi, essere utilizzato la domenica
con la prima squadra;
b) un calciatore al quale residuano al termine della stagione sportiva una o più giornate di squalifica
inflittegli in una gara del Campionato Juniores (sia che vi avesse partecipato come fuori quota che se
vi avesse partecipato in quota) o in una gara del Campionato Allievi, deve scontare tale squalifica
nella squadra in cui milita nel campionato successivo ed in gare omogenee a quella per la quale aveva
riportato la sanzione; nel caso di insussistenza di tale genere di gare, la squalifica va scontata in
qualunque tipo di gara disputata dalla società di attuale appartenenza, fermo restando il principio di
separatezza tra gare di campionato e gare di coppa;
c) in caso di squalifica irrogata, e non scontata, nella stagione sportiva precedente con riferimento a
gare di Coppa Italia inflitte a giocatori che nella successiva stagione sportiva militano in squadre che
disputano il trofeo regionale, o nel caso opposto, tali squalifiche vanno scontate nella stagione
successiva rispettivamente nelle gare delle competizioni di Coppa delle Regioni o di Coppa Italia.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N. 10/Cf riunione del 18 dicembre 2003– pubbl. su www.figc.it PARERE INTERPRETATIVO DEGLI ARTT. 14 E 17 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA IN RELAZIONE A QUESITI DIVERSI FORMULATI DALLA LEGA NAZIO NALE DILETTANTI, CONCERNENTI LE MODALITA’ PER SCONTARE LE SQUALI- FICHE IRROGATE A CALCIATORI"