COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 31.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO-SUMMAGA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CORDIGNANO/PORTOGRUARO DEL 05.10.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 31 del 08.10.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 45 del 31.10.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CALCIO PORTOGRUARO-SUMMAGA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CORDIGNANO/PORTOGRUARO DEL 05.10.2003 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 31 del 08.10.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, - visti gli atti; - letto il ricorso del Portogruaro-Summaga con cui si chiede l’annullamento della decisione del G.S. (C.U. n. 31 del 08.10.2003) con cui è stata inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara con il Cordignano con il punteggio di 0-3; - rilevato che la sanzione è stata irrogata in quanto il Portogruaro dal 13° al 16° del secondo tempo della menzionata partita aveva in campo un solo giocatore juniores (nato dal 01.01.1984)così contravvenendo all’obbligo che impone di impiegare sin dall’inizio e per tutta la durata della gara due calciatori nati dal 01.01.1984, così come previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.2003 del Comitato Interregionale e dall’art. 34 bis delle N.O.I.F.; - considerato che da un attento esame degli atti, è emerso con evidenza che il Portogruaro ha commesso un errore in buona fede al quale ha cercato di porre rimedio immediatamente e volontariamente; - ritenuto che il fatto di non aver schierato un giocatore juniores per tre minuti di gioco deve essere considerata, se pur in via straordinaria, fatto non rilevante ai fini dello svolgimento della gara (il tempo di tre minuti va considerato come tempo necessario per poter procedere all’effettuazione di una sostituzione); - valutato, infatti, che al 16° del secondo tempo il Portogruaro, effettuando una nuova sostituzione per riportarsi in una posizione di piena legalità, ha comprovato in tal modo la sussistenza dell’errore scusabile giacché sarebbe stato sufficiente tre minuti prima sostituire il giocatore juniores con giocatore di pari età senza dover ricorrere a due sostituzioni per raggiungere lo scopo; - considerato, altresì, che, pur restando fermo il principio generale previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.2003 del Comitato Interregionale e dall’art. 34 bis delle N.O.I.F., nella particolare fattispecie il fatto contestato appare del tutto irrilevante in ordine all’andamento della gara in esame (0-2 al termine del primo tempo, 0-4 alla fine della gara), P.Q.M. accoglie il ricorso proposto dal Calcio Portogruaro-Summaga e, per l’effetto, dispone per l’omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo. Nulla per la tassa non versata.
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