COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 14.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 40 del 22.10.2003 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 52 del 14.11.2003 – pubbl. su www.interregionale.com Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 40 del 22.10.2003 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: • il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda di euro 2.000,00 alla Società Foligno Calcio perché nel corso della gara con il Truentina Castel di Lama propri sostenitori lanciavano verso la panchina avversaria oggetti vari. Nell’occasione colpivano un assistente arbitrale ad una spalla con un accendino provocandogli dolore. Inoltre veniva contestato che nel corso della gara i sostenitori del Foligno avevano rivolto cori a contenuto razzista ad un calciatore di colore della squadra ospite; • il Foligno propone reclamo contestando la sussistenza dei fatti e la congruità della sanzione e chiedendo alla Commissione Disciplinare di visionare una cassetta che conterrebbe la prova “della mancanza totale di elementi probatori che hanno portato a comminare l’ammenda”; • il reclamo è generico ed è privo di valide argomentazioni, limitandosi a negare apoditticamente la sussistenza dei fatti che sono invece dettagliatamente descritti nei rapporti di arbitro e assistente, atti che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. godono di fede privilegiata. La richiesta di visionare la cassetta è inammissibile perché non ricorre nessuna delle circostanze previste per l’ammissione di tale mezzo di prova dall’art. 31 lett A9 e B del C.G.S.; • la sanzione irrogata appare congrua e pertanto deve essere confermata integralmente, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it