COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/11/2003 – pubbl. su www.interregionale.com CAMPIONATO SERIE D RECLAMI GARA DEL 09/11/2003 MANFREDONIA CALCIO S.R.L. – BITONTO.
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 53 del 19/11/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
CAMPIONATO SERIE D
RECLAMI
GARA DEL 09/11/2003 MANFREDONIA CALCIO S.R.L. - BITONTO.
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. 49 del 12112003;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla U.S.Bitonto e con il
quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Lo Bascio Angelo Michele ( tesserato
S.S.Manfredonia calcio) in quanto squalificato, invocandosi per l'effetto la sanzione di cui all'art.12
comma 5 let a) del C.G.S.
- rilevato che, come si evince dal C.U. n° 12 del 31102003, al calciatore Lo Bascio Angelo Michele
veniva effettivamente comminata la squalifica sino al 20112003, sanzione relativa ad una gara di
Coppa Italia ( Bitonto - Manfredonia del 29102003);
- considerato che il predetto calciatore, indicato in distinta col n° 18, veniva impiegato nel corso della
gara di cui in oggetto, sostituendo al 1° del secondo tempo il calciatore n° 11 Baldo Francesco;
- ritenuto che, ai sensi dell'art.17 comma 8 del C.G.S. " i tesserati colpiti da provvedimenti disciplinari a
termine non possono svolgere alcuno attività sportiva nell'ambito della FIGC fino a quando non sia
scontata regolarmente la sanzione stessa; ai medesimi è in ogni caso precluso l'accesso all'interno
del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare" e che "la violazione dei divieti di cui al
presente comma comporta l'aggravamento della sanzione";
- considerato pertanto che il calciatore Lo Bascio Angelo Michele, in quanto squalificato, non aveva
titolo per partecipare alla gara di cui in epigrafe, potendo essere impiegato soltanto nella prima partita
utile a far data dal 21112003, e che a tale condotta corrisponde, a carico della Società, la sanzione
di cui all'art. 12 comma 5 del C.G.S. e nei confronti del tesserato l'inasprimento della sanzione di
squalifica inflittagli con il citato C.U. n° 12 del 31102003;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo e per l'effetto di comminare alla S.S Manfredonia Calcio la punizione sportiva
della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
2) di infliggere al calciatore Lo Bascio Angelo Michele, in aggravamento della sanzione comminatagli
con C.U. n° 12 del 31102003, l'ulteriore squalifica sino al 27112003;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.