LND– Decisione del Collegio Arbitrale presso la LND– 2001-2002 Vertenza all. Antonio FILE’/F.C. BRERA – Si riporta, qui di seguito, la decisione adottate il 18 maggio 2002 dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. sul ricorso in data 17.10.2001 dell’allenatore Antonio File’; decisione di cui è cenno al punto 4 del comunicato ufficiale n. 8 della stagione sportiva 2001/2002 della L.N.D.
LND– Decisione del Collegio Arbitrale presso la LND– 2001-2002
Vertenza all. Antonio FILE’/F.C. BRERA –
Si riporta, qui di seguito, la decisione adottate il 18 maggio 2002 dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.
sul ricorso in data 17.10.2001 dell’allenatore Antonio File’; decisione di cui è cenno al punto 4 del comunicato
ufficiale n. 8 della stagione sportiva 2001/2002 della L.N.D.:
“Con ricorso del 17.10.2001 l’allenatore professionista Antonio FILE’ ha adito questo Collegio Arbitrale reclamando
il pagamento da parte della società BRERAF.C. di Milano partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti
Serie D 2000/01 ed attualmente iscritta nei ruoli del campionato di Eccellenza del C.R. LOMBARDIA.
Il sig. Antonio FILE’ sostiene che in data 16.8.2000 veniva contattato dalla società inadempiente per ricoprire
l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra ed in data 8.9.2000 veniva regolarmente tesserato dalla
BRERA F.C., concordando con il Presidente sig. Alessandro ALEOTTI ed il dirigente sig. Eros PAGLIANI un
rimborso spese di £ 700.000 mensili per cinque giorni settimanali per gli allenamenti, più la gara la domenica.
Inoltre riceveva l’incarico di allenatore della formazione juniores e veniva tesserato concordando un rimborso
spese di £ 300.000 per tre allenamenti settimanali. Il campionato terminava a giugno 2001, ma la
società BRERA non corrispondeva il rimborso spese concordato da settembre 2000 a giugno 2001.
Con il ricorso si chiede, pertanto, il pagamento della somma di £ 3.700.000, così composta £ 3.000.000,
per il mancato rimborso spese, quale allenatore della squadra juniores e £ 700.000 per mancato rimborso
spese mese giugno 2001.
In data 20.2.2002 la segreteria di questo Collegio spediva raccomandata alle parti, invitando la società
a controdedurre al reclamo dell’allenatore sig. Antonio FILE’.
In data 13.3.2002 lo studio associato RODL & PARTNER per conto della società BRERA F.C. ha fatto
pervenire una nota difensiva con la quale ha contestato quanto richiesto dall’allenatore, sostenendo che
non vi è stato mai accordo economico tra le parti in questione, quindi ogni pretesa economica del sig. FILE’
è priva di fondamento.
Le somme ricevute sono state liquidate a titolo di rimborso spese documentate e non come corrispettivo,
prevedendo il contratto regolante le prestazione tra le due parti, regolarmente depositato presso gli organi
federali, che le prestazioni erano a titolo gratuito.
Il Collegio esaminati gli atti, rilevando che non esiste nessuna prova documentale dalla quale si possa desumere
e giustificare la richiesta dell’allenatore sig. Antonio FILE’ e che l’unico accordo depositato presso il C.R.
LOMBARDIA prevedeva una prestazione a titolo gratuito, ritiene pertanto che il ricorso non merita accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
La presente delibera è inappellabile e definitiva”.
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