LND– Decisione del Collegio Arbitrale presso la LND– 2001-2002 VERTENZA: all. Massimiliano CANZI/C.F. SESTO S. GIOVANNI GEAS
LND– Decisione del Collegio Arbitrale presso la LND– 2001-2002
VERTENZA: all. Massimiliano CANZI/C.F. SESTO S. GIOVANNI GEAS
Con ricorso datato 17/4/01, il Sig. Massimiliano CANZI allenatore dilettante, adiva questo Collegio van-
tando nei confronti della Società C.F. GEAS – SESTO S. GIOVANNI un credito residuo complessivo di £
9.000.000, pari ad € 4.648,11 relativamente alle rate non corrisposte dei mesi di marzo 2001 ( £ 5.000.000)
e giugno 2001 (£ 4.000.000), oltre interessi di mora e svalutazione monetaria.
A sostegno della vertenza, il ricorrente ha trasmesso a questo Collegio “scrittura privata” sottoscritta tra
le parti in data 19/9/00, regolarmente depositata, in base alla quale per la posizione di allenatore per la
GEAS 1a squadra per la stagione 2000/2001, la Società qui convenuta si è impegnata a corrispondere un
importo complessivo di £ 15.000.000, comprensivo anche di rimborso spese, con le seguenti modalità:
- £ 1.000.000 alla firma del contratto/scrittura privata
- £ 5.000.000 al mese di dicembre 2000
- £ 5.000.000 al mese di marzo 2001
- £ 4.000.000 al mese di giugno 2001
Il ricorrente evidenzia inoltre di essere stato esonerato in data 2/4/01 con raccomandata a mano depositata
in atti al n. 155/10.
Con successiva raccomandata 12/1/02 questo Collegio richiedeva le previste controdeduzioni alle parti
in contestazione che provvedevano, conseguentemente, a precisare ulteriormente le rispettive posizioni
come di seguente indicato:
• GEAS/S.S. GIOVANNI
Con raccomandata 25/1/02 si evidenzia che in data 27/3/01 il precedente Presidente Arch. Guido Giuliani
aveva rassegnato le dimissioni, lasciando “….. molti problemi economici”. Inoltre viene evidenziato
che il richiamato accordo economico del 19/9/00, non era noto al Direttivo Societario,. Viene anche osservato
che il pagamento della nota di marzo” “…..sicuramente è stato corrisposto dal Presidente dimessosi
a fine marzo; inoltre i precedenti pagamenti sono stati effettuati direttamente e personalmente, dal Sig. Giuliani”
“……stante che nella contabilità societaria non esiste traccia di essi”. La Società, comunque riconosce
quale proprio debito solo ed esclusivamente l’importo di £ 4.000.000 quale ultima rata di contratto. Essendo
inoltre la Società “carente di mezzi economici”, si chiede che l’importo da corrispondere al Sig. CANZI
venga prelevato dal conto presso F.I.G.C. a nome della Società C.F. GEAS che, in mancanza di disponibilità,
potrà risolversi escutendo la fidejussione in suo possesso.
• Sig, Massimiliano CANZI
Con lettera raccomandata del 28/1/02 (in atti al n. 155/21) il ricorrente ribadisce sostanzialmente la propria
posizione richiedendo il saldo di £ 9.000.000 pari a complessivi € 4.648,11 oltre interessi e svalutazione.
Osserva inoltre sul piano sostanziale che non spetta a lui” …… documentare i pagamenti ricevuti
né il mezzo con il quale sono stati effettuati, posto che ha ammesso gli stessi, pur non comprovabili dalla
controparte; spetta semmai alla GEAS di provare con mezzi idonei l’asserito pagamento della rata di marzo
2001.
In considerazione della documentazione probatoria prodotta nella presente vertenza ed in assenza di
ulteriori prove che documentino l’effettivo pagamento della rata di marzo 2001 da parte GEAS, questo Collegio
ritiene che le richieste del Sig. Canzi si da accogliersi integralmente. Conseguentemente si dispone
che al Sig. Massimiliano CANZI venga corrisposto l’importo di £ 9.000.000 pari ad € 4.648,11 oltre € 85,21
per compenso aggiuntivo equitativamente calcolato, per un importo complessivo di € 4.733,32. Sull’ammontare
complessivo dovuto saranno inoltre calcolati gli interessi legali da oggi fino alla data dell’effettivo
soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva.