LND– Decisione del Collegio Arbitrale presso la LND– 2002-2003 “VERTENZA:all.Giambattista ROCCATAGLIATA / A.C.CASTELLANA

LND– Decisione del Collegio Arbitrale presso la LND– 2002-2003 “VERTENZA:all.Giambattista ROCCATAGLIATA / A.C.CASTELLANA Con ricorso del 02.07.2002 l’allenatore dilettante di terza categoria, iscritto nei ruoli del S.T.F., ROCCATAGLIATA Giambattista, adiva a questo Collegio nei confronti della A.C. CASTELLANA-CASTEL GOFFREDO partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lombardia, per il mancato pagamento per la stagione sportiva 2001-2002, in esecuzione dell’accordo economico stipulato tra le parti in data 14.11.2001, della somma di € 1394,44.- corrispondente alla rimanenza della seconda rata scaduta il 30.03.2002 pari a € 464,81.- e l’intera rata scaduta il 30.05.2002 pari a € 929,63.-. Il ricorrente richiedeva inoltre il pagamento degli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Dall’esame dei documenti il contratto risulta regolarmente depositato presso la L.N.D. del Comitato Regionale Lombardia in data 30.11.2001, e riporta un premio di tesseramento annuale di Lit. 6.800.000 (Lire seimilioniottocentomila) pari a € 3.511,91.- ripartito nelle seguenti tre rate: € 1.291,14 pari a Lit. 2.500.000.- al 20.12.2001 € 1.291,14 pari a Lit. 2.500.000.- al 30.03.2002 € 929,63 pari a Lit. 1.800.000.- al 30.05.2002 L’allenatore veniva esonerato dalla società con lettera del 12.02.2002. Nello sviluppo della pratica di controversia la segreteria di questo Collegio Arbitrale provvedeva ad inviare in data 12.12.2002 alle controparti la richiesta di eventuali controdeduzioni di rito. Nel merito, l’A.C. CASTELLANA-CASTEL GOFFREDO non faceva pervenire alcuna controdeduzione, né eventuali ricevute di pagamenti. P.Q.M. il Collegio Arbitrale delibera di accogliere il ricorso dell’allenatore ROCCATAGLIATA Giovanni Battista nei confronti della U.S. CASTELLANA-CASTEL GOFFREDO, facendo obbligo alla Società stessa di corrispondere al ricorrente, come del resto previsto esplicitamente dal contratto sottoscritto dalle parti in ossequio alle norme federali, la somma complessiva di € 1.420,89.- (Euro millequattrocentoventi/89) pari a Lit. 2.751.226.- In specifica sono € 1.394,44.- per saldo della parte non corrisposta riguardante il. premio di tesseramento per l’annata 2001-2002 ed € 26,45.- per interessi equitativamente conteggiati. Dalla data della presente delibera decorrono gli ulteriori interessi legali fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva.”
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it