LND– Decisione del Collegio Arbitrale presso la LND– 2001-2002 Vertenza allenatore MARI MAURIZIO
LND– Decisione del Collegio Arbitrale presso la LND– 2001-2002
Vertenza allenatore MARI MAURIZIO
Con ricorso del 5.07.2002 l’allenatore dilettante di 3^ categoria, MARI MAURIZIO, iscritto nei ruoli del S.T.F. con il codice 83173, adiva a questo Collegio nei confronti dell’A.S. PECETTO (TO) partecipante al Campionato di 1^ categoria dilettanti del Comitato Piemonte Valle d’Aosta , per il mancato pagamento per la stagione sportiva 2001/2002, in esecuzione dell’accordo economico stipulato tra le parti in data 01.07.2001, della somma di Euro 2.737.22 (Lire 5.300.000) quale quota residua del premio di tesseramento annuale mai corrisposta.
Il ricorrente richiedeva inoltre il pagamento degli interessi di mora.
Dall’esame dei documenti in nostro possesso si evince che tra le parti in questione sono stati sottoscritti formalmente due contratti:
- uno su modello “tipo” stipulato in data 01.07.2001 riportante il premio di tesseramento annuale di Lire 6.000.000 (pari a Euro 3.098,74) da pagarsi in dieci rate mensili da Lire 600.000 (Euro 309,87)
- ed un altro nella forma di accordo privato, stipulato in precedenza in data 21.06.2001, peraltro regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale, riportante l’impegno di un compenso di Lire 600.000 (Euro 309,87) mensili (senza la specifica di quanti mesi) e con l’indicazione di impegno alla corresponsione di svariati premi a seconda dei risultati conseguiti nelle varie partite, ed inoltre alla corresponsione di specificati ulteriori premi a seconda della posizione raggiunta in classifica dalla squadra al termine del girone di andata, ed ulteriori premi in funzione della posizione in classifica raggiunta dalla squadra al termine della stagione 2001/2002.
Un ulteriore premio era stato pattuito in caso di vittoria finale con promozione alla categoria superiore.
Tra i vari commi, uno, riguardo alla posizione in classifica al termine del girone di andata, così recitava: “squadra tra undicesimo e sedicesimo posto, verifica da parte della Società dell’andamento tecnico - operativo e possibilità da parte della Società di interrompere il rapporto con l’allenatore, sig. Mari, senza versare altri compensi se non quelli effettivamente maturati al momento della verifica (presumibilmente fine dicembre 2001)”.
In forza a questa specifica, l’allenatore veniva esonerato con lettera del 22.11.2001, nella quale nel contempo la Società A.S. PECETTO si impegnava a liquidare “il compenso mensile dovuto fino al dicembre 2001 incluso”.
Negli atti la Società in oggetto ci dichiara che l’allenatore sig. Mari non ha accettato la suddetta lettera.
Inoltre la stessa Società ci evidenzia che “al di là di tutte le considerazioni di liceità”, il sig. Mari avrebbe commesso un errore, in quanto avrebbe ricevuto due mensilità (settembre - ottobre 2001), per un totale di Euro 619,74 e di conseguenza la spettanza pendente sarebbe dovuta risultare di Euro 2.479,00 e non di Euro 2.737,22 come richiesto.
Si fa notare che la Società PECETTO agli atti non ha rimesso alcuna ricevuta dei pagamenti effettuati come espressamente richiesto dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale.
Pertanto:
considerato che l’accordo sottoscritto e depositato dalle parti indica l’impegno alla corresponsione di Lire 6.000.000 (Euro 3.098,74) per l’intera stagione 2001/2002; tenuto presente che la scrittura privata riportante clausole particolari relative a quei tipi di emolumenti ed esoneri esula dalla normativa prevista dalle Carte Federali, così come una rateizzazione superiore a quattro scadenze; vista l’assenza di pezze giustificative da parte della Società A.S. PECETTO che dimostri corresponsioni diverse da quanto reclamato dall’allenatore sig. Mari,
P.Q.M.
il Collegio Arbitrale delibera di fare obbligo alla A.S. PECETTO di corrispondere all’allenatore sig. MARI MAURIZIO l’importo complessivo di Euro 2.778,47 e precisamente Euro 2.737,22 (ex Lire 5.300.000) per il saldo della parte inevasa riguardante il premio di tesseramento annuale per l’annata 2001/2002, e Euro 41,25 per interessi equitativamente calcolati.
Dalla data della presente delibera decorrono gli ulteriori interessi legali fino all’effettivo soddisfo.
Nel contempo si deferiscono alle competenti autorità disciplinari sia l’A.S. PECETTO che l’allenatore sig. MAURIZIO MARI per avere stipulato forme di accordi non conformi alle normative Federali.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva.