COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 dell’8 Settembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CAVINESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 8 dell’1/9/2004 – Applicazione art. 12, 5° comma, lett. a) del C.G.S. Gara Pertichese-Cavinese del 29/8/2004 – Trofeo Regione Veneto – Società di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 9 dell’8 Settembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. CAVINESE Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 8 dell’1/9/2004 – Applicazione art. 12, 5° comma, lett. a) del C.G.S. Gara Pertichese-Cavinese del 29/8/2004 – Trofeo Regione Veneto - Società di 2^ Categoria La Società U.S. Cavinese ha presentato opposizione avverso le seguenti sanzioni assunte a suo carico dal Giudice Sportivo Regionale e pubblicate sul Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 8 dell’1/9/2004 al punto 3.1.3. : - perdita della gara (cfr. art. 12, 5° comma lett. a) del C.G.S.) relativa all’incontro Pertichese- Cavinese del 29/8/2004 del Trofeo Regione Veneto; - ammenda di € 53,00.- I provvedimenti sono stati adottati dal Giudice Sportivo Regionale, il quale ha rilevato – dall’esame del referto arbitrale - che, durante la gara in oggetto, l’U.S. Cavinese ha effettuato n. 6 sostituzioni di giocatori, anziché le cinque consentite dal Regolamento della Manifestazione. La Commissione Disciplinare esaminato il reclamo presentato dall’U.S. Cavinese; effettuati accertamenti ed esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentito l’arbitro che ha rilasciato un supplemento di rapporto, nel quale dichiara che in effetti l’U.S. Cavinese ha effettuato soltanto n. 5 sostituzioni di giocatori, in osservanza delle norme regolamentari P.Q.M. delibera • di accogliere il ricorso presentato dall’U.S. Cavinese; • di omologare la gara, oggetto del ricorso, con il risultato acquisito in campo : Pertichese - Cavinese 3 – 2; • di annullare l’applicazione dell’ammenda di € 53,00 a carico dell’U.S. Cavinese. La tassa reclamo non é stata versata.
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