LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.118/C del 9/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO PIEMONTESE (C.U. N.94/C DEL 16/11/2004 GARA RIMINI-GIULIANOVA DEL 14 NOVEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.118/C del 9/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO PIEMONTESE (C.U. N.94/C DEL 16/11/2004 GARA RIMINI-GIULIANOVA DEL 14 NOVEMBRE 2004). Con fax datato 16.11.2004 la società Giulianova Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo contro la delibera indicate in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo inflitto al calciatore Francesco Piemontese la squalifica di due gare effettive “per comportamento offensivo vero l’arbitro al termine della gara”. Successivamente la suddetta società non ha data corso, nei termini, al preannunciato gravame, per cui si impone, a norma dell’art.29 commi 5° e 8° del Codice di Giustizia Sportiva, la declaratoria di inammissibilità. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a inammissibile il reclamo della società Giulianova Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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