LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61/C del 19/10/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/2 ” GARA TARANTO – CAVESE DEL 17 OTTOBRE 2004

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 61/C del 19/10/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/2 " GARA TARANTO – CAVESE DEL 17 OTTOBRE 2004 - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, e preso atto del preannuncio di reclamo delle società Cavese e Taranto o s s e r v a - risulta in maniera oltremodo chiara, univoca e dettagliata dagli atti ufficiali di gara che fin dai primi minuti di gioco sostenitori locali prendevano collettivamente a dar luogo a massicci spostamenti da un settore all’altro delle gradinate dello stadio, comportamento che si protraeva fino all’ingresso nel settore loro destinato dei tifosi ospiti. - Qualche minuto dopo gli sbandamenti della tifoseria locale sopra descritta riprendeva verosimilmente assecondando grida, rumori e suoni che – fin dall’inizio – provenivano dall’esterno dello stadio e di cui non si conosceva la causa. - I sostenitori campani, peraltro, una volta introdotti prendevano ad assumere atteggiamenti offensivi e gesti provocatori nei confronti di quelli locali, ai quali rivolgevano cori di imprecisato, ma non pacifico tenore. - Tanto bastava perchè tra le due tifoseria iniziasse un fitto lancio di sassi e frammenti di cemento ricavati dalle strutture dello stadio che venivano scagliati vicendevolmente tra i due settori dei tifosi e sul terreno di gioco ove erano impegnati gli atleti e gli ufficiali di gara. - La natura e la dimensione degli oggetti appariva subito rappresentativa di grave e concreto pericolo per la incolumità delle persone; un pezzo di cemento armato di circa 500 grammi ricadeva in prossimità di un calciatore ospite. - In tale situazione l’arbitro ordinava la sospensione del gioco nel mentre le forze dell’ordine dovevano vigorosamente intervenire contro gli esagitati. - Dopo la breve interruzione la gara doveva essere nuovamente sospesa in quanto il persistente comportamento violento dei tifosi campani obbligava le forze dell’ordine finanche all’uso di lacrimogeni. - Intanto, la tifoseria campana, lanciava sul terreno un bengala e sulle gradinate questa stessa e quella locale davano luogo a scontri e colluttazioni ripetuti con le forze dell’ordine, tanto da costringere l’arbitro a nuova interruzione del gioco. - Dal settore degli esagitati sostenitori ospiti veniva lanciato ancora un bengala che provocava l’incendio di materiale infiammabile all’interno di un contenitore, nel mentre seguivano lanci di altri fumogeni, di sassi ed altri oggetti indirizzati verso la tifoseria locale ed il terreno di gioco. - I sostenitori pugliesi, per loro conto, provvedevano a dar luogo a fitto lancio di sassi e frammenti di cemento in direzione degli atleti che ne venivano sfiorati e dei tifosi ospiti che corrispondevano con lanci della medesima natura. - La situazione quale descritta appariva così concretamente pericolosa che gli stessi calciatori locali si adoperavano, se pur vanamente per dissuadere le tifoserie dal persistere nell’atteggiamento da esse assunto con allarmante violenza e continuità. - Dopo l’ennesima interruzione, il gioco riprendeva, per essere nuovamente interrotto dopo che – a seguito di segnatura di una rete da parte della squadra ospite – i facinorosi locali tornavano a dar luogo ancora a fitto lancio di sassi e di due spranghe di ferro, indirizzati (senza fortunosamente colpire) verso tutti gli atleti ed un assistente arbitrale. - In presenza di tale nuovo evento, l’arbitro sospendeva ancora una volta il gioco ordinando il rientro negli spogliatoi nella prospettiva di una possibile ripresa dello stesso, a situazione sperabilmente stabilizzata. - Dopo circa venticinque minuti (e nonostante i forti timori per le incolumità di tutti manifestati dallo stesso capitano della società locale) l’incontro veniva ripreso, nonostante che numerosi esagitati del luogo gridassero offese verso gli atleti, minacciandoli - tutti - di gravi conseguenze fisiche. - Schierate le squadre, però, tornavano a verificarsi i fitti lanci di sassi e frammenti di cemento armato che sfioravano anche alcuni degli ufficiali di gara, nuovamente ponendo in concreto pericolo le incolumità di tutti coloro che si trovavano sul terreno di gioco. - Di fronte a tale gravissima e persistente situazione, il direttore di gara si determinava a dichiarare definitivamente interrotto l’incontro al ventottesimo minuto del primo tempo, consapevole altresì della circostanza che anche fuori dello stadio si stavano verificando altri incidenti (tanto che insieme ai colleghi poteva lasciare dopo circa un’ora e sotto scorta della polizia l’impianto sportivo). - Questi essendo i fatti puntualmente descritti dagli ufficiali di gara, questo Giudice Sportivo attesta, in primo luogo, il corretto ed adeguato comportamento assunto nell’occasione dall’arbitro, una volta raggiunto - per evidenti ed incontrovertibili ragioni - il fondato convincimento che la irresponsabile compromissione delle minime condizioni di sicurezza non avrebbe più consentito la prosecuzione dell’incontro. - E non sfugge la inusuale gravità dei comportamenti assunti e delle intenzioni finanche dichiarate dai sostenitori di entrambe le squadre con continue grida minacciose. - Essi, tutti, hanno dato luogo a scontri con le forze dell’ordine di notevoli proporzioni ed atteggiamenti di straordinaria capacità offensiva manifestatisi con il continuo e fitto lancio di sassi, cemento armato, spranghe di ferro ed altri oggetti tutti idonei a cagionare a ciascuna delle persone che si trovavano sul terreno di gioco nonchè a quelle poste nei vari settori dello stadio gravi lesioni personali. - Il comportamento descritto, del tutto estraneo ad ogni plausibile tipo di manifestazione di sostegno o dissenso, quale temuto dai sostenitori di entrambe le società è espressivo di grave, allarmante ed ingiustificabile violenza e di essa, in forza del principio di responsabilità oggettiva, sono chiamate a rispondere le due società interessate per fatto dei propri sostenitori. - Venendo alla determinazione della sanzione, che sia proporzionata alle eccezionalmente gravi circostanze verificatesi, va tenuto conto della persistenza ed irragionevolezza delle condotte tenute, nonchè dei connotati di violenza che ha finanche fortemente intimidito gli stessi calciatori locali, il comportamento del capitano dei quali deve ritenersi meritevole di positiva considerazione nella determinazione della misura della pena. - Non essendovi ragioni tecniche o regolamentari che possano consentire soluzioni diverse di quella normativamente preveduta per casi del genere, si stima equo infliggere, ad entrambe le società, la punizione sportiva della perdita della gara. - La valutazione di quanto sopra descritto quale fatto addebitabile alla tifoseria delle due società rende del tutto adeguata, inoltre, la sanzione dell’obbligo per le società Taranto e Cavese di disputare – ciascuna - numero quattro gare effettive a porte chiuse. - Tutto ciò premesso d e l i b e r a - di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ad entrambe le società Taranto e Cavese; - di obbligare le società Taranto e Cavese, con decorrenza immediata, a disputare ciascuna quattro gare effettive a porte chiuse. - di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it