LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 10/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE AMEDEO PETRAZZUOLO (F.C. SPORTING BENEVENTO) E SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.89/C del 10/11/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DEL CALCIATORE AMEDEO PETRAZZUOLO (F.C. SPORTING
BENEVENTO) E SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale si è contestato
- al calciatore Amedeo Petrazzuolo (F.C. Sporting Benevento S.r.l.) la
violazione dell’art.1 comma 1° C.G.S., per aver colpito, al termine della gara
Lanciano-Benevento del 19.9.2004, con un pugno al volto il calciatore Rocco
Paris del Lanciano che doveva ricorrere alle cure mediche;
- alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l., per responsabilità oggettiva, la
violazione di cui all’art.2 comma 4° del C.G.S. per l’addebito contestato al
proprio tesserato.
All'odierna riunione sono presenti Avv. Mario Taddeucci Sassolini per
la Procura Federale e l'avv. Monica Fiorillo, in sostituzione dell'avv. Chiacchio
per i deferiti Amedeo Petrazzuolo e F.C. Sporting Benevento S.r.l.-. L'avv
Taddeucci Sassolini per la Procura Federale chiede che venga affermata la
responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di due giornate di
squalifica per il Petrazzuolo e l'ammenda di euro 500,00 per la società
Benevento.
L'avv. Fiorillo rifacendosi alla memoria presentata dall'avv. Chiacchio,
contesta la dinamica dei fatti, come riportata nella relazione del collaboratore
dell'Ufficio Indagini, facendo presente che il Petrazzuolo ha commesso
eventualmente il fatto addebitatogli in reazione al comportamento ingiurioso e
minaccioso del calciatore avversario Paris, come attestato dalle dichiarazioni,
che produce, dei tesserati Galliano e Cerchia e chiede il proscioglimento dei
deferiti ed in subordine il minimo edittale.
Osserva la Commissione che l'azione addebitata al Petrazzuolo è ben
descritta dal collaboratore dell'Ufficio Indagini e non lascia dubbio alcuno sul
comportamento tenuto dal Petrazzuolo che va qualificato come violento nei
confronti di un avversario e che, anche volendo tenere conto dell'attenuante
della provocazione, non può che essere sanzionato, conformemente al metro
usato da questa Commissione in simili fattispecie, con la squalifica per due
giornate.
Ne consegue la responsabilità oggettiva della società alla quale va inflitta la
sanzione di euro 500,00 di ammenda.
Poichè da quanto esposto dai deferiti e dalle dichiarazioni prodotte
possono emergere responsabilità di altri tesserati, gli atti vanno trasmessi alla
Procura Federale.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di squalificare il calciatore Amedeo Petrazzuolo (Sporting Benevento) per due
gare effettive e di infliggere alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l.
l’ammenda di euro 500,00, nonché trasmettere gli atti alla Procura Federale
per accertare eventuali comportamenti sanzionabili a carico di altri tesserati.
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