LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 10/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE AMEDEO PETRAZZUOLO (F.C. SPORTING BENEVENTO) E SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.89/C del 10/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE AMEDEO PETRAZZUOLO (F.C. SPORTING BENEVENTO) E SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L.-. Su deferimento del Procuratore Federale si è contestato - al calciatore Amedeo Petrazzuolo (F.C. Sporting Benevento S.r.l.) la violazione dell’art.1 comma 1° C.G.S., per aver colpito, al termine della gara Lanciano-Benevento del 19.9.2004, con un pugno al volto il calciatore Rocco Paris del Lanciano che doveva ricorrere alle cure mediche; - alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l., per responsabilità oggettiva, la violazione di cui all’art.2 comma 4° del C.G.S. per l’addebito contestato al proprio tesserato. All'odierna riunione sono presenti Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura Federale e l'avv. Monica Fiorillo, in sostituzione dell'avv. Chiacchio per i deferiti Amedeo Petrazzuolo e F.C. Sporting Benevento S.r.l.-. L'avv Taddeucci Sassolini per la Procura Federale chiede che venga affermata la responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di due giornate di squalifica per il Petrazzuolo e l'ammenda di euro 500,00 per la società Benevento. L'avv. Fiorillo rifacendosi alla memoria presentata dall'avv. Chiacchio, contesta la dinamica dei fatti, come riportata nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, facendo presente che il Petrazzuolo ha commesso eventualmente il fatto addebitatogli in reazione al comportamento ingiurioso e minaccioso del calciatore avversario Paris, come attestato dalle dichiarazioni, che produce, dei tesserati Galliano e Cerchia e chiede il proscioglimento dei deferiti ed in subordine il minimo edittale. Osserva la Commissione che l'azione addebitata al Petrazzuolo è ben descritta dal collaboratore dell'Ufficio Indagini e non lascia dubbio alcuno sul comportamento tenuto dal Petrazzuolo che va qualificato come violento nei confronti di un avversario e che, anche volendo tenere conto dell'attenuante della provocazione, non può che essere sanzionato, conformemente al metro usato da questa Commissione in simili fattispecie, con la squalifica per due giornate. Ne consegue la responsabilità oggettiva della società alla quale va inflitta la sanzione di euro 500,00 di ammenda. Poichè da quanto esposto dai deferiti e dalle dichiarazioni prodotte possono emergere responsabilità di altri tesserati, gli atti vanno trasmessi alla Procura Federale. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di squalificare il calciatore Amedeo Petrazzuolo (Sporting Benevento) per due gare effettive e di infliggere alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l. l’ammenda di euro 500,00, nonché trasmettere gli atti alla Procura Federale per accertare eventuali comportamenti sanzionabili a carico di altri tesserati.
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