LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.115/C del 6/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ SPAL S.P.A.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.115/C del 6/12/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ SPAL S.P.A.-. Su deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C è stato contestato alla società Spal S.p.a. la violazione dell’art.1, comma 1° Codice di Giustizia Sportiva in relazione al punto n.13 del Comunicato Ufficiale n.180 del 3 Maggio 2004, contenente disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2004/2005, e precisamente per non aver fornito, nel termine prescritto, la garanzia bancaria a prima richiesta per l’importo di euro 106.000,00 dovuta a causa dello “splafonamento del budget tipo per singolo contratto” (euro 62.000,00 per la Serie C/1) dipeso dalle pattuizioni economiche per la stagione sportiva 2004/2005 evidenziate dall’accordo economico con l’allenatore Giuliano Sonzogni. La società ha fatto pervenire proprie deduzioni a difesa corredate da documentazione. All’odierna riunione, cui perviene il procedimento a seguito di rinvio di quella del 29 ottobre scorso, il difensore della società ha reiterato le argomentazioni a difesa già svolte in precedenza, richiamando in toto le conclusioni della memorie difensiva. Ha eccepito la società, pregiudizialmente, la nullità del deferimento per genericità e indeterminatezza della contestazione. Nel merito ha sostenuto la infondatezza della incolpazione in quanto l’allenatore Sonzogni venne esonerato dalle sue funzioni con comunicazione, trasmessa alla Lega per conoscenza, in data 20 ottobre 2003, e pertanto, a parte le conseguenze di carattere economico tra le parti da rapportarsi alla sede arbitrale, allo stesso non venne rinnovato il tesseramento dalla Lega per la stagione sportiva 2004-2005 per mancanza di richiesta dell’interessato. Non era dovuta la fideiussione in assenza del presupposto del tesseramento e quindi era inapplicabile il regime sanzionatorio previsto per mancata esecutività dei contratti dal punto 14 lettera C) del citato Comunicato Ufficiale. La Commissione osserva: deve respingersi l’eccezione di nullità del deferimento in quanto lo stesso (lettera 3/4/2004 del Presidente della Lega) non lascia adito a dubbi in ordine al fatto ed alla violazione contestata nonché al preciso richiamo delle norme violate. Lo stesso è a dirsi della contestazione effettuata da questa Commissione, tanto che la società ha potuto esporre ampiamente ed in dettaglio la propria difesa tutta centrata ai fatti contestati. Come posto in evidenza dalla difesa della società, quale sia la durata del contratto economico stipulato dalla società con un allenatore il tesseramento “ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è richiesta, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali” (art.38 comma 3° N.O.I.F.). Nel caso di contratti poliennali pertanto, contrariamente a quanto è fissato per i calciatori, alla scadenza di ogni stagione sportiva decade il precedente vincolo di tesseramento. Solo se l’allenatore fa esplicita richiesta (art.38 comma 1° N.O.I.F.) o se è la società a farla entro il termine del 31 Luglio (art. 5 dell’Accordo Collettivo tra Allenatori professionisti e società) può farsi luogo al nuovo vincolo. Se tali richieste mancano non può esistere rinnovo del tesseramento a base inderogabile dalla prestazione sportiva. Nel caso di specie risulta ex actis: a) che tra la società e l’allenatore venne stipulato un contratto pluriennale in data 23/5/2003; b) che il tecnico venne esonerato, con comunicazione trasmessa anche alla Lega, nell’ottobre 2003; c) che né la società nel termine del 31 luglio, né l’allenatore chiesero il rinnovo del tesseramento. d) che l’allenatore non è mai stato tesserato per la società nella corrente stagione sportiva 2004/2005. Discende da quanto sopra che non è neppure ipotizzabile l’applicabilità alla fattispecie delle disposizioni di cui all’art.13 del Com. Uff. n.180/2004 e delle relative sanzioni per mancata prestazione della fideiussione in quanto era venuto meno il precedente vincolo al 30 giugno 2004 e successivamente, cioè dal 1° Luglio 2004, non era stato rinnovato perché mai richiesto. Deve solo aggiungersi che quanto alle problematiche economiche di un contratto pluriennale inosservato residuano le disposizioni di cui all’art.5 comma 3° del citato Accordo Collettivo che prevedono il ricorso al Collegio Arbitrale. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di prosciogliere la società Spal S.p.a. dalle violazioni ad essa ascritte.
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