COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 AL DIRIGENTE NEGRI ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 15.09.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 31.12.2004 AL DIRIGENTE NEGRI ANTONIO (delibera Giudice Sportivo –
C.U. n. 26 del 15.09.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
Esaminato il reclamo proposto dalla U.S. Ariano Irpino, letti gli atti e rilevato che:
• Il reclamo censura la direzione di gara sostenendo che l’arbitro avrebbe consentito
alla squadra avversaria un gioco duro ed ostruzionistico, e nega gli addebiti rivolti al
dirigente sanzionato che si sarebbe “limitato a legittimamente protestare nei limiti
della buona educazione e della sportività”.
• Entrambi i motivi del ricorso sono, dunque, privi di ogni pregio, dovendosi, in via
generale, rilevare che:
• le censure dell’operato del direttore di gara, ove non desumibili da atti ufficiali od
altra fonte di prova privilegiata, sono da ritenersi prive di fondamento. Esse, poi,
ove anche fondate resterebbero comunque irrilevanti ai fini del decidere sul piano
disciplinare, non potendosi ascrivere ad eventuali errori arbitrali alcun effetto
attenuante delle infrazioni disciplinari che si assumano ad essi conseguenti. In tal
caso, infatti, l’errore si configura unicamente come l’occasione della infrazione,
senza in alcun modo incidere sulla soggettiva ed oggettiva gravità della medesima;
• la negazione degli addebiti di ingiurie, condotta violenta e minacce si risolve
in una allegazione offensiva priva di ogni rilievo in quanto smentita dalla assai
circostanziata ricostruzione dei fatti recata nel referto arbitrale (di cui diremo in
appresso), che “ in quanto non contraddetta da altre risultanze ufficiali ed
immune da contraddizioni e vizi intrinsechi “ ha pieno valore di prova privilegiata ex
art. 31 lett. A1.
• La proposizione del reclamo impone a questo punto a questa Commissione di
riconsiderare la fattispecie ai fini della autonoma rideterminazione della sanzione, e,
sotto questo profilo, devesi osservare che il dirigente Antonio Negri:
a) si è reso responsabile di reiterati comportamenti violenti, spintonando – anche
con il proprio addome – con “ violenza ” il direttore di gara, e rendendogli
così più difficoltoso il raggiungimento degli spogliatoi;
b) si è reso responsabile di reiterati comportamenti minacciosi, sia attraverso
i richiamati spintonamenti che proferendo la frase “ oggi rischi – attento a quello
che fai”;
c) si è reso responsabile di comportamento ingiurioso consistente sia nel cennato
spintonamento del direttore di gara, che nell’addebito di voler fare il
“protagonista”;
d) ha posto in essere le richiamate condotte nell’intervallo di gara, con l’evidente
proposito di intimidire l’arbitro e condizionarne le scelte;
• tali comportamenti sono da ritenersi particolarmente gravi in quanto provenienti da
un dirigente la cui funzione dovrebbe essere quella di influenzare positivamente la
condotta dei calciatori e del pubblico, e che, invece, in tal modo, contribuisce ad
incentivare un clima di violenza;
• alla luce delle sovraesposte considerazioni sanzione adeguata agli accertati
comportamenti del sig. Antonio Negri – tenuto anche conto della naturale minore
afflittività, rispetto alla sanzione a tempo del calciatore, della inibizione riservata ai
dirigenti – risulta essere quella della inibizione sino a tutto il 28.02.2005,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto dalla U.S. Ariano Irpino e, visto l’art. 32 punto 3 del C.G.S. –
in parziale riforma della decisione del G.S. irroga al dirigente Antonio Negri la sanzione
della inibizione sino a tutto il 28.02.2005. Si addebita la tassa non versata.
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