COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 AL DIRIGENTE NEGRI ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 15.09.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 08.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 AL DIRIGENTE NEGRI ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 15.09.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Esaminato il reclamo proposto dalla U.S. Ariano Irpino, letti gli atti e rilevato che: • Il reclamo censura la direzione di gara sostenendo che l’arbitro avrebbe consentito alla squadra avversaria un gioco duro ed ostruzionistico, e nega gli addebiti rivolti al dirigente sanzionato che si sarebbe “limitato a legittimamente protestare nei limiti della buona educazione e della sportività”. • Entrambi i motivi del ricorso sono, dunque, privi di ogni pregio, dovendosi, in via generale, rilevare che: • le censure dell’operato del direttore di gara, ove non desumibili da atti ufficiali od altra fonte di prova privilegiata, sono da ritenersi prive di fondamento. Esse, poi, ove anche fondate resterebbero comunque irrilevanti ai fini del decidere sul piano disciplinare, non potendosi ascrivere ad eventuali errori arbitrali alcun effetto attenuante delle infrazioni disciplinari che si assumano ad essi conseguenti. In tal caso, infatti, l’errore si configura unicamente come l’occasione della infrazione, senza in alcun modo incidere sulla soggettiva ed oggettiva gravità della medesima; • la negazione degli addebiti di ingiurie, condotta violenta e minacce si risolve in una allegazione offensiva priva di ogni rilievo in quanto smentita dalla assai circostanziata ricostruzione dei fatti recata nel referto arbitrale (di cui diremo in appresso), che “ in quanto non contraddetta da altre risultanze ufficiali ed immune da contraddizioni e vizi intrinsechi “ ha pieno valore di prova privilegiata ex art. 31 lett. A1. • La proposizione del reclamo impone a questo punto a questa Commissione di riconsiderare la fattispecie ai fini della autonoma rideterminazione della sanzione, e, sotto questo profilo, devesi osservare che il dirigente Antonio Negri: a) si è reso responsabile di reiterati comportamenti violenti, spintonando – anche con il proprio addome – con “ violenza ” il direttore di gara, e rendendogli così più difficoltoso il raggiungimento degli spogliatoi; b) si è reso responsabile di reiterati comportamenti minacciosi, sia attraverso i richiamati spintonamenti che proferendo la frase “ oggi rischi – attento a quello che fai”; c) si è reso responsabile di comportamento ingiurioso consistente sia nel cennato spintonamento del direttore di gara, che nell’addebito di voler fare il “protagonista”; d) ha posto in essere le richiamate condotte nell’intervallo di gara, con l’evidente proposito di intimidire l’arbitro e condizionarne le scelte; • tali comportamenti sono da ritenersi particolarmente gravi in quanto provenienti da un dirigente la cui funzione dovrebbe essere quella di influenzare positivamente la condotta dei calciatori e del pubblico, e che, invece, in tal modo, contribuisce ad incentivare un clima di violenza; • alla luce delle sovraesposte considerazioni sanzione adeguata agli accertati comportamenti del sig. Antonio Negri – tenuto anche conto della naturale minore afflittività, rispetto alla sanzione a tempo del calciatore, della inibizione riservata ai dirigenti – risulta essere quella della inibizione sino a tutto il 28.02.2005, P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dalla U.S. Ariano Irpino e, visto l’art. 32 punto 3 del C.G.S. – in parziale riforma della decisione del G.S. irroga al dirigente Antonio Negri la sanzione della inibizione sino a tutto il 28.02.2005. Si addebita la tassa non versata.
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