COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ COSENZA CALCIO 1914 S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON DECORRENZA IMMEDIATA PER n. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 44 del 20.10.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 22.10.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ COSENZA
CALCIO 1914 S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON
DECORRENZA IMMEDIATA PER n. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 44
del 20.10.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti;
• rilevato che la reclamante non contesta l’accadimento dei fatti così come descritti nei
rapporti del Commissari di campo, seppur ridimensionandone la effettiva gravità in
ragione dell’esiguo numero dei sostenitori del Cosenza, e che pertanto deve ritenersi
che i fatti si siano svolti effettivamente così come indicato nei rapporti dei
Commissari di campo, da cui si evince che una trentina di tifosi del Cosenza prima
della gara si rifiutavano di pagare il biglietto d’ingresso in tal modo creando “un po’ di
confusione con le Forze dell’ordine”, e che gli stessi – a fine gara – si scontravano
con le Forze di polizia durante il tragitto verso la locale stazione ferroviaria;
• osservato che le doglianze della reclamante in merito alla lamentata erronea
applicazione dell’art. 11 comma 4 del C.G.S. da parte del G.S. appaiono in
conferenti, in quanto la sanzione irrogata dal G.S. – squalifica del campo di giuoco
per 2 gare – è stata irrogata ai sensi dell’art. 9 del C.G.S. e non dall’art. 11 del
C.G.S.;
• atteso che - in considerazione della non particolare gravità della condotta dei
sostenitori del Cosenza, così come sopra descritta – sanzione adeguata e congrua
appare quella della squalifica del campo di giuoco del Cosenza 1914 per 1 gara, in
tal senso riducendo la sanzione inflitta dal G.S. per 2 gare,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo in epigrafe, riduce la sanzione inflitta al Cosenza
Calcio 1914, determinandola nella squalifica del campo di giuoco per una gara.
Nulla per la tassa non versata.
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