COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ADRANO A.B. AUTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PANNITTERI ANTONINO FRANCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 40 del 13.10.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. ADRANO A.B. AUTO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PANNITTERI ANTONINO FRANCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 40 del 13.10.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letta la decisione del G.S. di squalifica per tre gare effettive del calciatore Pannitteri Antonino Franco perché costui, “espulso nel corso del secondo tempo per doppia ammonizione (reiterato comportamento non regolamentare), alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressioni offensive”. Letto il reclamo con cui il Presidente della Società “Adrano A.B. Auto” ha richiesto la riduzione della squalifica, evidenziando che il calciatore Pannitteri ha posto in essere un comportamento meramente irriguardoso e non offensivo; osserva quanto segue, Nel corso della gara del 06.10.2004 Adrano A.B. Auto-Rosarnese il capitano della squadra Adrano, al 44’ del secondo tempo, dopo la notifica della sua espulsione per aver realizzato una rete con la mano, pronunciava all’indirizzo dell’arbitro un’espressione che, per il suo tenore letterale, come risultante dal rapporto arbitrale, deve essere considerata chiaramente offensiva. Ai fini della valutazione della sanzione irrogata dal G.S., che appare equa a questa Commissione, occorre osservare che il Pannitteri, che rivestiva peraltro la qualifica di capitano della squadra, ha rivolto la frase offensiva all’arbitro, dopo il provvedimento di espulsione di quest’ultimo a seguito di “somma di ammonizioni”, P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it