COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 22.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SCORRANO UMBERTO (delibera
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 22.10.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SAPRI CALCIO S.p.A. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SCORRANO
UMBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 40 del 13.10.2004 – Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo,
OSSERVA
La S.S.D. Sapri ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre gare effettive del
calciatore Scorrano Umberto, inflitta dal G.S., con il C.U. n. 40 del 13.10.2004, sul
presupposto che il suddetto calciatore aveva, nel corso della gara Folgore Castelvetrano
– Sapri, colpito a gioco fermo “con una testata al volto un avversario”. La reclamante
non contesta l’addebito ma la congruità della sanzione inflitta, con riferimento alla
circostanza che il G.S., con il medesimo comunicato, ha inflitto la minore sanzione della
squalifica per 2 gare al calciatore della squadra avversaria che, colpito dalla testata a
gioco fermo, aveva a sua volta reagito. L’assunto è infondato e il reclamo va respinto.
Difatti la circostanza dedotta non rileva a far ritenere la sanzione inflitta incongrua,
stante che l’aver colpito al volto con una tastata un avversario è comportamento, di per
sé solo, di particolare gravità. In considerazione di ciò la squalifica inflitta risulta
commisurata al comportamento in contestazione,
P.Q.M.
respinge il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica per tre gare effettive a carico
del calciatore Scorrano Umberto. Dispone l’addebito della tassa non versata
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