COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 05.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNION VIGONTINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SICILIANO DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 49 del 27.10.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 05.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNION VIGONTINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SICILIANO DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 49 del 27.10.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: Il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare effettive il calciatore Siciliano Daniele perché, nel corso della gara Bassano Virus-Union Vigontina del 24.10.2004, si avvicinava all’arbitro per protestare contro una sua decisione, tentava di spingerlo senza riuscirvi e gli rivolgeva frasi irriguardose; Propone reclamo l’Union Vigontina sostenendo che il calciatore non avrebbe mai protestato contro l’arbitro né avrebbe mai pronunciato frasi irriguardose nei suoi confronti; chiede altresì che la Commissione visioni la cassetta con le immagini della gara; Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità della prova televisiva non sussistendo i requisiti previsti dall’art. 31 lett. A2), a3) e a4) del C.G.S.; Dalla lettura del rapporto arbitrale, atto a fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S., nonché dal supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione in data odierna, emerge con chiarezza che il calciatore Siciliano ha rivolto nei confronti dell’arbitro una frase gravemente irriguardosa; risulta però che il Siciliano non ha toccato l’arbitro. Sanzione congrua appare quindi quella di due giornate di squalifica ed in tal senso va riformata la decisione del Giudice Sportivo P.Q.M. Accoglie parzialmente il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore Siciliano Daniele a due gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
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