COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PUTEOLANA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SOMMA VITTORIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 49 del 27.10.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. PUTEOLANA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SOMMA VITTORIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 49 del 27.10.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti; rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante appaiono palesemente contrastanti con le risultanze del rapporto arbitrale, da cui si evince che nel corso del secondo tempo della gara Puteolana-Scafatese il calciatore della Puteolana Somma Vittorio veniva espulso per avere rivolto all’arbitro frasi offensive, reiterando tale comportamento anche dopo essere uscito dal terreno di giuoco; considerato che, ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nel rapporto arbitrale; ritenuto che, in virtù delle modalità di svolgimento dei fatti, sanzione congrua appare quella della squalifica per tre gare effettive, con conseguente riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, P.Q.M. In accoglimento del reclamo in epigrafe, riduce la squalifica irrogata al calciatore Somma Vittorio da 4 a 3 gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
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