COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AVOLIO GAETANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 52 del 03.11.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 58 del 12.11.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER
QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AVOLIO GAETANO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 52 del 03.11.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
· visti gli atti;
· letto il reclamo proposto dall’U.S. Ariano avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 52 del 03.11.2004) con il quale è stata irrogata la squalifica per n. 4
gare al calciatore Gaetano Avolio perché “espulso per aver colpito a gioco fermo con
una manata al volto un avversario facendolo cadere a terra, alla notifica del
provvedimento disciplinare, strappava dalle mani dell’Arbitro il cartellino
trattenendolo per alcuni istanti prima che il Direttore di gara potesse recuperarlo” ;
· valutato che le ragioni esposte nel ricorso dirette a concretizzare una diversa
versione dei fatti non possono essere prese in considerazione in quanto non provate
e che deve considerarsi privilegiato il contenuto del rapporto arbitrale ai sensi di
quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.;
· ritenuto, però, che appare congruo sanzionare il comportamento tenuto dal calciatore
Avolio, pur censurabile, con la squalifica per n. 3 gare effettive,
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, riduce la squalifica irrogata al calciatore Gaetano Avolio da
n. 4 a n. 3 gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
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